La nomina dell’amministratore giudiziario esclude la decadenza dal contributo per sopravvenuta inaffidabilità (TAR Sardegna n. 59 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici, l’amministrazione non può disporre la decadenza del beneficiario per il sopravvenuto venir meno dei requisiti di affidabilità morale e professionale allorché, a seguito del coinvolgimento in procedimenti penali dei precedenti amministratori, l’ente sia stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria con continuità aziendale. La misura, adottata dall’autorità giurisdizionale ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 231/2001, introduce una cesura oggettiva con la precedente gestione e rende irragionevole il giudizio di inaffidabilità dell’ente collettivo. La giurisdizione amministrativa sussiste allorché sia contestato l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione in ordine alla valutazione della persistenza dei requisiti di ammissione al beneficio.
Il Fatto
La società ricorrente, operante come ente del Terzo Settore, era stata ammessa a un contributo pubblico regionale per il supporto a studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. A seguito del coinvolgimento del suo rappresentante legale e di altri soci in un’indagine penale per truffa ai danni dello Stato, l’amministrazione regionale ne aveva disposto la decadenza dal beneficio, ritenendo venuta meno l’affidabilità morale e professionale del soggetto giuridico ai sensi dell’art. 8.1, lett. e), dell’Avviso pubblico. La società aveva tuttavia ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un decreto di nomina di amministratori giudiziari per la prosecuzione dell’attività aziendale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione, osservando che l’odierna controversia ha ad oggetto la valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la persistenza dei requisiti di affidabilità in capo al beneficiario, con conseguente lesione di un interesse legittimo rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001. Tale disposizione prevede che, in luogo dell’applicazione di una sanzione interdittiva, il giudice disponga la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario, ove l’ente svolga un pubblico servizio o ricorrano le altre condizioni ivi previste. Nel caso di specie, il G.I.P. aveva adottato proprio tale misura, nominando gli amministratori giudiziari per garantire la continuità aziendale e l’esecuzione dei contratti pubblici.
La nomina dell’amministratore giudiziario, lungi dall’essere irrilevante come ritenuto dalla Regione, costituisce una circostanza fattuale nuova, idonea a superare ogni questione inerente al rapporto fiduciario con i precedenti amministratori. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che esclude il giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico allorché siano state adottate misure organizzative che evitino ricadute delle vicende pregresse sulla futura condotta dell’impresa.
Conseguentemente, l’amministrazione regionale ha illegittimamente valorizzato la mancata comunicazione del coinvolgimento penale e la possibile futura interdizione dell’attività, trattandosi di circostanze non attuali e comunque mai dedotte a sostegno del provvedimento di decadenza. La sentenza ha pertanto annullato l’atto impugnato, compensando le spese di lite in ragione della novità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.