Acquisizione gratuita improduttiva se la demolizione non è notificata al proprietario (TAR Sardegna n. 58 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non può perfezionarsi se l’ordine di demolizione non è stato notificato a tutti i proprietari dell’immobile abusivo, atteso che la sanzione ablatoria incide definitivamente sul diritto di proprietà e richiede la regolare instaurazione del contraddittorio procedimentale nei confronti di ciascun titolare. È, altresì, illegittimo il diniego di accertamento di conformità fondato sull’assunto del difetto di legittimazione del richiedente, ove l’efficacia del provvedimento acquisitivo sia stata sospesa dall’amministrazione e non sia mai stata revocata, con conseguente permanenza della qualità di proprietario in capo all’istante.

Il Fatto

Una società era divenuta unica proprietaria di un compendio immobiliare, realizzato sulla base di una concessione edilizia rilasciata nel 1987 e successivamente ampliato sine titulo. Per tale ampliamento era stata ingiunta la demolizione, dapprima con ordinanza del 1992 e, poi, con ordinanza del 1996, entrambe notificate esclusivamente alla originaria intestataria della concessione, non anche ai proprietari dell’area.

Dopo ulteriori vicende procedimentali, il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita dell’immobile al proprio patrimonio, dapprima nei confronti della sola intestataria della concessione e, successivamente, anche nei confronti dei proprietari dell’area, con ordinanza del 1999. Tale ultimo provvedimento era stato, tuttavia, sospeso sine die dallo stesso Comune, in attesa dell’attuazione di opere di demolizione parziale prospettate dagli interessati.

Nel 2021, la divenuta unica proprietaria del compendio presentava istanza di accertamento di conformità, respinta dal Comune sul presupposto della avvenuta acquisizione del bene alla mano pubblica e del conseguente difetto di legittimazione della richiedente. Avverso tale diniego veniva proposto ricorso al Tribunale amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il motivo di ricorso con il quale la ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del diniego per falsità del presupposto, non essendosi mai perfezionato l’effetto acquisitivo del bene al patrimonio comunale.

In particolare, la sentenza ha rilevato come l’ordinanza di demolizione del 1992 fosse stata emessa esclusivamente nei confronti dell’intestataria della concessione edilizia e non anche dei proprietari dell’area di sedime, successivamente destinatari del provvedimento acquisitivo. Sul punto, il Tribunale ha richiamato il principio per cui, affinché l’acquisizione gratuita possa legittimamente operare, l’ordine di demolizione deve essere notificato a tutti i proprietari, al pari del provvedimento acquisitivo, non potendosi ammettere una spoliazione solo pro quota del diritto di proprietà.

Ulteriore profilo di illegittimità è stato individuato nella circostanza che l’efficacia dell’ordinanza acquisitiva del 1999, unico provvedimento idoneo a produrre l’effetto traslativo nei confronti della ricorrente, era stata sospesa dallo stesso Comune con successiva ordinanza del 2001, mai annullata, revocata o sottoposta a termine. Ne consegue che la proprietà del compendio non era mai transitata in capo all’amministrazione, permanendo in capo alla ricorrente la legittimazione a richiedere l’accertamento di conformità.

La Corte ha, pertanto, accolto il ricorso, annullando il diniego impugnato e rimettendo all’amministrazione la valutazione nel merito dell’istanza, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *