Sindacato limitato sul rapporto informativo dei carabinieri (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 210 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I documenti caratteristici del personale militare, tra cui il rapporto informativo, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e rispondono alla finalità di registrare il giudizio personale e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, ai sensi dell’art. 688 del d.P.R. n. 90/2010. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni resta confinato ai soli vizi macroscopici di abnormità, manifesta illogicità e travisamento dei presupposti di fatto. Il documento redatto in conformità ai parametri e ai moduli stabili dal d.P.R. n. 90/2010 è per ciò solo adeguatamente motivato, senza che residui spazio per il richiamo al paradigma generale dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La redazione del rapporto costituisce attività interna di natura valutativa, priva di contenuto sanzionatorio, con la conseguenza che non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il rapporto informativo del 29.03.2025, relativo al periodo di valutazione dall’1.1.2025 al 2.3.2025, recante il giudizio complessivo di “inferiore alla media”. Il militare ha dedotto l’illegittimità del documento sotto diversi profili: carenza di istruttoria e di motivazione, violazione dei diritti partecipativi, difetto di imparzialità, travisamento del potere discrezionale, mancanza del requisito temporale minimo di sessanta giorni per la compilazione, nonché incompatibilità dei valutatori.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, controdeducendo alle censure e concludendo per la reiezione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24.03.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura dei documenti caratteristici, richiamando l’art. 688 del d.P.R. n. 90/2010, e ha ribadito che i giudizi dei superiori gerarchici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, implicando valutazioni di valore con un ineliminabile margine di opinabilità. Da tale premessa deriva la ristrettezza del sindacato di legittimità, ammesso solo in presenza di vizi macroscopici.
Quanto alla dedotta violazione dei diritti partecipativi, il Tribunale ha rilevato che la redazione del rapporto informativo è attività interna, di natura meramente valutativa e priva di contenuto sanzionatorio, cosicché non sussisteva l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Nel merito, il Collegio ha escluso profili di irragionevolezza, travisamento fattuale o grave deficit istruttorio. La valutazione finale è risultata coerente con le valutazioni espresse in dieci voci analitiche — tra cui capacità comunicativa, preparazione professionale, affidabilità e rendimento — tutte in linea con il giudizio di “inferiore alla media”. Le motivazioni del compilatore e del primo revisore hanno evidenziato un peggioramento del rendimento, un comportamento poco rispettoso delle regole e lacune nelle pratiche di polizia giudiziaria, offrendo idonea contezza delle ragioni del giudizio.
Il Tribunale ha inoltre escluso che il rapporto contrasti con precedenti valutazioni più favorevoli, richiamando il principio secondo cui non esiste un diritto acquisito a una valutazione costante nel tempo, essendo il rendimento suscettibile di mutare. Le valutazioni sono autonome e indipendenti l’una dall’altra.
Le doglianze relative ad asserite ragioni estranee e all’obbligo di astensione dei valutatori sono state respinte: il compilatore non ha avuto ruolo attivo nelle indagini a carico del ricorrente, né ha acquisito conoscenze dirette dei procedimenti. L’art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 elenca tassativamente le ipotesi di astensione obbligatoria, e la presentazione di denunce non fa venir meno il potere-dovere di valutare il sottoposto. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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