Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1780 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale passato in giudicato è idoneo a fondare la pretesa creditoria, ma il giudizio stesso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: esso ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi legali e di mora e accessori, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il ricorso è accolto quando risulti decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, con assegnazione all’Ente di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ex art. 124 disp. att. c.p.c., ed era stata notificata.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha però precisato la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo del credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza che l’entità delle somme calcolate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il Tribunale ha quindi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
Pertanto il ricorso è stato accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori e degli oneri, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti precisati.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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