Nomina fiduciaria in cognizione non vale nella fase esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 34735 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina del difensore di fiducia conferita nel giudizio di cognizione non estende automaticamente i propri effetti alla autonoma e distinta fase dell’esecuzione, la cui instaurazione è eventuale e subordinata all’irrevocabilità della decisione. La regola trova fondamento nell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., che circoscrive l’efficacia della nomina al procedimento dinanzi all’autorità cui essa è resa o comunicata. La limitata deroga prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che impone la notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al difensore del giudizio di cognizione, ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione estensiva ad ulteriori e differenti procedimenti esecutivi. Ne consegue che, in assenza di una nomina fiduciaria validamente conferita nel corso dell’esecuzione, è legittimo il ricorso alla designazione di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il difensore di un condannato minorenne impugna l’ordinanza con cui il G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato manifestamente inammissibile e rigettato nel merito l’istanza volta a contestare la legittimità del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dal Pubblico ministero, nonché la precedente ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena.
La difesa deduce la nullità assoluta dell’ordinanza di revoca per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia nominato nella fase esecutiva, sostenendo il collegamento funzionale tra il procedimento di revoca e quello instaurato ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorso investe anche il calcolo della pena residua e l’omesso riconoscimento della liberazione anticipata nella misura maggiorata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina unitariamente i due motivi per la loro comune matrice giuridica. Il presupposto ermeneutico del ricorrente è che la nomina fiduciaria operata in cognizione, in presenza della già intervenuta procedura ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., spieghi efficacia anche in un diverso ed autonomo procedimento esecutivo, ancorché collegato.
Detta prospettazione contrasta con il consolidato orientamento di legittimità, richiamato dalla Corte nelle pronunce Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014, Sez. 4, n. 28950 del 11/04/2002 e Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018. Il fondamento è nell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen.: la nomina opera nel procedimento dinanzi all’autorità procedente cui è resa o comunicata. Restano quindi prive di rilievo le espressioni volte a estenderne genericamente l’efficacia a una futura fase esecutiva, ancora priva di concreta causa giustificatrice.
Il principio subisce una deroga limitata nello speciale procedimento ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che impone la notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione anche al difensore che ha assistito il condannato in cognizione. Tale previsione è però eccezionale e circoscritta all’effettività del diritto di difesa in quella particolare sequenza; non è suscettibile di applicazione estensiva ad altri procedimenti esecutivi, ai quali continua ad applicarsi la regola generale dell’autonomia della fase esecutiva rispetto a quella della cognizione (in tal senso Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017).
Ne deriva che, fuori dall’ipotesi specificamente contemplata e in assenza di una nomina fiduciaria validamente conferita nell’esecuzione, è legittimo ricorrere a un difensore d’ufficio. La Corte rigetta il ricorso. In ragione della minore età del ricorrente all’epoca dei fatti non dispone la condanna alle spese processuali, in applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989, e ordina l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03.
Nota della Redazione
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