Concorso esterno: sufficiente anche il contributo occasionale causalmente orientato (Cass. pen. Sez. 5 n. 11164 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La figura del concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso, ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., presuppone che l’agente, senza essere organicamente inserito nel sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, valutato ex post, che abbia una effettiva incidenza causale sulla conservazione, sull’agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’associazione. Non è richiesta la continuità della condotta, ben potendo la rilevanza causale discendere anche da un intervento isolato e occasionale. Quanto all’elemento soggettivo, è necessaria la forma del dolo diretto, non essendo sufficiente quello meramente eventuale; l’intento di contribuire al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio può, tuttavia, concorrere con altre finalità soggettive dell’agente, come il perseguimento di un profitto personale, non essendo richiesto un dolo esclusivo. La verifica della gravità indiziaria, ex art. 273 cod. proc. pen., impone al giudice di merito una valutazione unitaria e non parcellizzata del compendio indiziario, dovendo la motivazione dare conto delle ragioni per cui una condotta di intermediazione tra il sodalizio e gruppi autonomi non costituisca apporto causalmente percepibile al rafforzamento dell’organismo criminale.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva annullato l’ordinanza del Gip che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, indagato per concorso esterno nell’associazione di ‘ndrangheta e per il delitto di estorsione aggravata. Il giudice del riesame, pur riconoscendo la sussistenza del quadro indiziario per la fattispecie estorsiva, ne aveva escluso le esigenze cautelari; quanto al concorso esterno, invece, aveva negato la gravità indiziaria, valorizzando la natura non continuativa delle condotte e reputando insufficienti i due episodi descritti dall’accusa.

Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore della Repubblica, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione ai criteri identificativi del concorso esterno e all’apprezzamento delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ribadito che il sindacato di legittimità non può intervenire nella ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, ma deve verificarne la congruenza logica alla luce dei principi di diritto che governano la materia cautelare. Il provvedimento deve, in particolare, dare conto della natura di effettivo indizio dell’elemento considerato, il quale deve ricevere preciso riscontro nelle evidenze raccolte.

Passando al merito, la Corte ha rammentato che il concorso esterno, come delineato dalle Sezioni Unite, può essere integrato anche da una condotta occasionale e isolata, purché questa abbia una efficacia causale apprezzabile in termini di concreta utilità per la realizzazione del programma criminoso. Il Tribunale aveva, invece, erroneamente evocato la necessità di una permanenza del vincolo associativo, elemento estraneo alla fattispecie del concorrente esterno, e aveva parcellizzato il compendio indiziario.

Costituisce vizio di manifesta illogicità la destrutturazione degli elementi a carico, come l’aver scomputato l’episodio del ritrovamento dell’autovettura rubata, attraverso cui l’indagato aveva svolto funzione di intermediario tra il clan e il gruppo degli Zingari. Tali condotte, unitamente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, erano state privati di significato indiziante con motivazione apparente, nonostante descrivessero un ruolo di interlocuzione funzionale alle logiche del sodalizio. Illogica è anche la valutazione delle frequentazioni del ricorrente, ammesso in un luogo qualificato dalla stessa ordinanza come quartier generale del clan; da tali elementi, secondo criteri inferenziali ordinari, si può dedurre la partecipazione alle attività e alle discussioni del gruppo.

La Corte ha, infine, censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui non emergeva un agire finalizzato al consolidamento della cosca. Tale lettura postula la necessità di un dolo esclusivo, laddove il dolo del concorrente esterno è compatibile con la finalità di profitto personale, potendo l’intento di favorire l’associazione concorrere con altri scopi soggettivi. La motivazione impugnata è, pertanto, affetta da errori di diritto e da vizi motivazionali.

L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, per una nuova valutazione da condursi in aderenza ai richiamati principi di diritto, con particolare riferimento alla idoneità della condotta complessiva a produrre un rafforzamento dell’organismo criminale e allo scrutinio delle esigenze cautelari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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