Tenuità del fatto e passaporto falso esibito alla frontiera (Cass. pen. Sez. V n. 34738 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non può essere escluso per la sola circostanza che l’esibizione del documento di identità contraffatto sia avvenuta al momento del controllo di frontiera, in ingresso nel territorio nazionale, anziché in occasione di un ordinario controllo interno. La valutazione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da compiersi ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., costituisce accertamento riservato al giudice di merito. La critica che si limiti a contrapporre a tale valutazione una diversa lettura degli stessi elementi fattuali integra censura in fatto e non è deducibile in cassazione, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. La condotta contestata è stata riqualificata nella fattispecie del comma 1, perché la contraffazione del documento era stata consumata in territorio estero. Il prevenuto, cittadino straniero, aveva esibito un passaporto falso alla cui formazione aveva concorso fornendo la propria fotografia.

Il giudice di merito ha ritenuto la condotta occasionale e priva di particolare nocumento sociale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo violazione dell’art. 131-bis cod. pen.: il documento era stato esibito non in un casuale controllo, ma alla Polizia di frontiera in ingresso all’aeroporto di Orio al Serio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla lettera dell’art. 131-bis cod. pen., che consente il proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa risulta di particolare tenuità e il comportamento non abituale.

Nel caso esaminato l’abitualità della condotta era pacificamente esclusa. Il Tribunale aveva fondato il giudizio di tenuità sul modo in cui l’esibizione del documento contraffatto era avvenuta, al momento dell’ingresso nel territorio nazionale nel contesto di un controllo aeroportuale.

La pubblica accusa ricorrente deduce la non tenuità del fatto dalla sola circostanza che l’esibizione sia avvenuta in quella occasione, invece che in un ordinario controllo interno. La Corte qualifica questa doglianza come mera critica in fatto alla sentenza impugnata, non ravvisando ragioni per ritenere il giudizio del Tribunale affetto da un vizio di legittimità, neppure di tipo motivazionale.

Il percorso argomentativo si completa con due rilievi. Il prevenuto si era procurato all’estero il documento falso e si era trovato a esibirlo innanzitutto all’ingresso nel territorio. Tale condotta non aveva comportato la contestazione né di un ulteriore reato né di una circostanza aggravante. Ne deriva che il giudizio del Tribunale appare privo di manifesti vizi logici.

La conclusione è l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. La Corte conferma dunque che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, una volta esclusa l’abitualità, resta affidata al giudice di merito, e che la sola sede del controllo non vale di per sé a renderla censurabile in legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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