Inammissibile il ricorso sulla individuazione del reato più grave in continuazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32661 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione tra esse. L’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. resta espressamente e logicamente limitato alla fase dell’esecuzione, sicché non può essere invocato nel giudizio di cognizione per sindacare la determinazione della pena da irrogare per i fatti unificati dal vincolo della continuazione. La motivazione del giudice di merito che individui il reato più grave e ridetermini il trattamento sanzionatorio in modo congruo, rispetto a doglianze prive di specificità, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Brescia, per i reati di furto in abitazione tentato e consumato, unificati dal vincolo della continuazione con altri fatti già giudicati; la Corte distrettuale, confermata la responsabilità, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge nell’individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena per i fatti in continuazione, e con il secondo e il terzo motivo vizi di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena base e agli aumenti per i reati satellite.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: la Corte ha ribadito che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale, in rapporto alle singole circostanze e all’eventuale giudizio di comparazione, restando l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. confinato alla fase dell’esecuzione.

La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 25939 del 28.02.2013 e le Sezioni Unite n. 7029 del 28.09.2023, osservando che la Corte distrettuale, pur facendo riferimento alla maggior pena inflitta in concreto, ha comunque individuato il reato più grave nell’ipotesi di furto in abitazione pluriaggravato ex artt. 61, comma 1, n. 7, e 625, comma 1, n. 5, cod. pen., con l’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen..

Quanto alla prospettazione difensiva di una maggiore gravità del diverso delitto per cui sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che il ricorso nulla deduce di specifico rispetto a tale maggiore gravità.

Il secondo e il terzo motivo sono stati parimenti ritenuti manifestamente infondati: la motivazione della Corte di merito è apparsa congrua rispetto alle doglianze prive di specificità sollevate con l’atto di appello, senza che il ricorso muova censure puntuali, prospettando invece un diverso apprezzamento di merito, inidoneo a fondare una censura di legittimità (Sez. III n. 19866 del 04.02.2025).

All’inammissibilità del ricorso è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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