Confisca e revoca: onere probatorio del terzo rivendicante i beni (Cass. pen. Sez. I n. 21604 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della confisca disposta nei confronti del condannato per associazione di stampo mafioso, il terzo che rivendichi la proprietà dei beni confiscati è tenuto a fornire la prova della propria buona fede e dell’estraneità dei beni al condannato, non essendo sufficiente a tal fine un mero documento di trasporto privo dell’indicazione della causale e della sottoscrizione del vettore. Il giudice dell’opposizione non addossa al terzo un onere probatorio non spettantegli, ma valorizza la riconducibilità dei beni al destinatario della confisca, desunta dalla loro materiale rinvenibilità nella sua disponibilità, in assenza di prova contraria dell’appartenenza alla società richiedente. È inammissibile per reiteratività e genericità il ricorso per cassazione che riproponga censure già valutate in modo non manifestamente illogico dal giudice di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, ditta orafa, aveva proposto opposizione avverso il rigetto della revoca del dissequestro di un lotto di monili in oro di cui a un proprio documento di trasporto. I preziosi erano stati rinvenuti in una cassaforte dell’abitazione riconducibile al condannato per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico, in occasione di una perquisizione eseguita nell’ottobre 2014.

La Corte di assise di appello di Napoli rigettò l’opposizione, rilevando l’inidoneità probatoria del documento allegato e l’assenza di prova della buona fede della rivendicante. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Le censure sono, in parte, reiterative di profili già esaminati in modo non manifestamente illogico e giuridicamente corretto dal giudice dell’opposizione e, in parte, generiche. La difesa si duole dell’omessa considerazione di note difensive, senza però esplicitarne in modo puntuale il contenuto.

Il provvedimento impugnato muove dalla riconducibilità dei monili al condannato, destinatario della confisca, per essere stati rinvenuti nella disponibilità abitativa di questi. La Corte di assise di appello ha escluso che alla società terza fosse stato addossato un onere della prova non spettantegli, facendo piuttosto leva sull’evidenza della titolarità dei beni in capo al condannato e sull’assenza di una prova contraria dell’appartenenza alla richiedente.

La Cassazione condivide la valutazione sull’inidoneità del documento di trasporto prodotto. Esso è privo dell’indicazione della causale e della sottoscrizione del vettore e non consente di ricostruire come i preziosi fossero giunti dalla sede della società alla destinazione finale. L’intestazione del documento a un soggetto diverso dalla società acquirente orienta verso la riconduzione dei beni al condannato, in coerenza con quanto emerso in sede di cognizione circa il ruolo di dominus di questi nella gestione del patrimonio familiare.

La Corte ritiene inoltre non manifestamente illogica la valutazione di inverosimiglianza della condotta di una ditta operante da lunga data che non si sia garantita con ricevuta sottoscritta dal consegnatario e non sia in grado di documentare le modalità dell’accordo di consegna in conto vendita di merce di non modico valore.

All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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