Concorso esterno associativo: necessaria causalità del contributo (Cass. pen. Sez. 2 n. 17276 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, assume il ruolo di concorrente esterno chi fornisce al sodalizio, senza esservi stabilmente inserito, un contributo concreto e specifico, occasionale o continuativo, che risulti comunque causalmente rilevante, in base a un accertamento “ex post”, ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione, indipendentemente dal fatto che questa versi in una fase patologica o di temporanea emergenza, con la coscienza e la volontà di concorrere al conseguimento degli scopi della consorteria. La mera fornitura di droga, ancorché ripetuta, non è di per sé sufficiente a integrare il contributo concorsuale se non trascende la dimensione dei reati-fine e non risulta caratterizzata da essenzialità o rilevanza economica per la vita dell’organizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per partecipazione organica ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, aveva escluso la partecipazione organica ma aveva riqualificato la condotta come concorso esterno nel reato associativo, ravvisandolo nella qualità di fornitore di cocaina del clan, con cui l’imputato intratteneva rapporti diretti e confidenziali con i vertici delle piazze di spaccio.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso esterno, contestando in particolare la confusione tra il contributo al reato associativo e la mera commissione dei reati-fine, nonché la ritenuta sussistenza del dolo concorsuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando un’insanabile contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di merito, infatti, dopo aver escluso la partecipazione organica dell’imputato, aveva negato la stabilità delle forniture, la loro essenzialità per il raggiungimento degli scopi del sodalizio e la loro rilevanza economica, precisando che il sistema di approvvigionamento era articolato e non faceva capo al solo ricorrente.
Queste premesse, secondo la Suprema Corte, travolgono la possibilità di sussumere le condotte nello schema del concorso esterno nel reato associativo. L’essere stato fornitore del gruppo, la pluralità delle consegne e i rapporti personali con i capi piazza erano stati valorizzati dal giudice di merito come elementi sintomatici del contributo concorsuale, ma gli stessi elementi erano stati poco prima considerati non rilevanti e idonei a provare soltanto la commissione dei reati-fine.
La Corte ha richiamato il principio per cui il concorrente esterno è colui che fornisce al sodalizio, senza esservi stabilmente inserito, un contributo concreto e specifico, occasionale o continuativo, che risulti comunque causalmente rilevante, in base ad un accertamento “ex post”, ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione, con la coscienza e volontà di concorrere agli scopi della consorteria. La distinzione rispetto alla mera commissione dei reati-fine richiede che la condotta trascenda la semplice fornitura di droga ripetuta nel tempo.
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio di merito, dichiarando assorbito il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio.
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Nota della Redazione
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