Inammissibile l’appello sul concordato per motivi sulla pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 3711 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze che attengono alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quelle relative alla determinazione della pena concordata, a meno che non emergano profili di illegalità della sanzione inflitta. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto illecitamente, al fine di successiva cessione, sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. La sentenza di appello è stata emessa all’esito del procedimento di concordato in appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen..

Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e lamentando, in via generica, la violazione dell’art. 133 cod. pen. rispetto alla pena concordata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, l’art. 599-bis cod. proc. pen. consente alle parti di concordare l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, e che il giudice provvede in camera di consiglio.

Con riguardo ai vizi denunciabili in sede di legittimità avverso tale tipologia di pronunce, la Corte ha richiamato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso solo laddove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

La Corte ha inoltre evidenziato che le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti e all’eventuale contenuto difforme della pronuncia, senza che alcuno spazio possa essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01).

Nel caso di specie, il motivo di ricorso, incentrato sulla pena concordata, non ha posto profili di illegalità della sanzione, che non è stata nemmeno denunciata dal ricorrente, il quale ha lamentato solo genericamente la violazione dell’art. 133 cod. pen. La Corte ha quindi ribadito che è inammissibile il ricorso proposto in relazione alla misura della pena concordata, in quanto il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234 – 01).

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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