Nomina del Presidente UITS regolata dalla fonte statale, non dallo statuto CONI (Cons. Stato n. 6120 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema di nomina del Presidente nazionale dell’Unione Italiana Tiro a Segno è disciplinato dall’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, che demanda l’individuazione all’assemblea nazionale e la nomina al decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Una delibera del CONI che imponga alle federazioni un modello di governance autonomo non incide su tale procedimento, perché la norma regolamentare statale prevale sulle fonti statutarie sportive e sullo statuto tipo. Il commissario straordinario dell’ente, pur investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, non può revocare la delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell’assemblea elettiva in assenza dei presupposti normativi, non essendo la revoca sostenuta da alcuna fonte che configuri modalità alternative di nomina degli organi centrali.

Il Fatto

Le sezioni territoriali del Tiro a Segno e un associato impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto del Commissario Straordinario dell’Unione Italiana Tiro a Segno, con cui era stata revocata la delibera del Consiglio Direttivo che convocava l’assemblea nazionale elettiva, e il decreto ministeriale di nomina del commissario stesso. Il giudice di primo grado respingeva le censure sulla nomina, ma annullava il decreto di revoca, ordinando la convocazione immediata dell’assemblea per il rinnovo delle cariche.

L’Unione Italiana Tiro a Segno proponeva appello, contestando sia la ricostruzione del procedimento di nomina del Presidente, sia la qualificazione del mandato commissariale. Gli appellati eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del gravame per omessa notificazione a tutte le parti del giudizio di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio, essendo l’appello manifestamente infondato nel merito ai sensi dell’art. 95, comma 5, c.p.a. L’eccezione preliminare è stata quindi assorbita dalla reiezione nel merito.

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ha confermato la lettura del giudice di primo grado. L’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 configura un procedimento complesso: l’individuazione è rimessa all’assemblea nazionale, la nomina al decreto presidenziale su proposta del Ministro della Difesa. La Corte ha precisato che la modifica dello statuto del CONI non può, da sola, incidere su tale sistema, poiché la disposizione ha natura di norma regolamentare statale e prevale sulle fonti statutarie sportive.

Il ragionamento si fonda sulla peculiare natura dell’ente, che è insieme ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e federazione sportiva riconosciuta. Lo statuto dell’Unione deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni regolamentari statali, come conferma l’art. 62 d.P.R. n. 90/2010. Per modificare il sistema di nomina sarebbe necessario intervenire sull’art. 60 o introdurre una fonte di pari rango incompatibile. La Corte ha inoltre rilevato che l’appellante non ha indicato in modo puntuale in che misura il sistema legislativo sarebbe incompatibile con la delibera CONI.

Sul secondo motivo, i giudici hanno escluso che il mandato commissariale legittimasse la revoca. Il commissario doveva tener conto delle modalità di nomina stabilite dalla norma statale, da cui non poteva prescindere invocando fonti che individuino modalità differenti. La revoca della delibera di indizione dell’assemblea è risultata quindi priva di fondamento normativo: il conferimento dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non abilitava a revocare la delibera elettiva in assenza dei presupposti. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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