Sgombero alloggio custode scolastico e autotutela esecutiva del Comune (TAR Campania n. 1945 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 823 cod. civ. consente all’amministrazione comunale di recuperare, mediante autotutela esecutiva, l’alloggio di servizio destinato al custode scolastico e occupato sine titulo dopo la cessazione del rapporto di servizio. La concessione in godimento dell’alloggio è inscindibilmente correlata al perdurare del nesso funzionale tra servizio espletato e alloggio: venuto meno tale nesso, l’occupazione è priva di titolo. L’atto di sgombero è sufficientemente motivato nel richiamo alla necessità di ripristino della legalità e di destinazione del cespite alle finalità istituzionali, senza che occorra una specifica comparazione con l’interesse dell’occupante. Il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 C.E.D.U., non è tutelato in termini assoluti e non comprende la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici. Il lungo tempo trascorso non fonda alcun affidamento tutelabile.

Il Fatto

Il ricorrente, già custode scolastico di un istituto comprensivo cittadino e collocato a riposo nel 2015, ha continuato a occupare con il proprio nucleo familiare l’alloggio di servizio “ex casa custode”. Il Dirigente competente del Comune ha dapprima diffidato il ricorrente a liberare l’immobile, poi ne ha disposto lo sgombero coatto amministrativo ad horas.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza e la diffida davanti al TAR, deducendo violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, lesione del diritto all’abitazione e dell’art. 8 C.E.D.U., nonché sviamento di potere. In sede cautelare la Sezione ha riconosciuto solo un termine dilatorio di sei mesi prima dello sgombero, ritenendo il ricorso privo di fumus. Al merito il ricorso è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i tre motivi, perché strettamente connessi, e li ritiene infondati, in linea con quanto già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 545 del 17.03.2025.

Il punto centrale è la qualificazione dell’immobile. L’alloggio del custode è bene patrimoniale indisponibile, destinato all’assolvimento di un pubblico servizio. La sua concessione in godimento è inscindibilmente legata al permanere del nesso funzionale tra il servizio e l’alloggio. Cessato il rapporto di servizio e perdurando il godimento sine titulo, con sottrazione del bene alla sua destinazione, il Comune ha legittimamente esercitato i poteri di autotutela esecutiva ex art. 823 cod. civ.

La Corte esclude che il lungo lasso di tempo trascorso possa fondare un affidamento tutelabile: al contrario, esso depone per la necessità di un celere ripristino della disponibilità dell’immobile. Quanto alla motivazione, essa è sufficiente nel richiamo alla mancanza di titolo e alla necessità di recupero del cespite. Secondo l’orientamento richiamato, il ripristino della legalità è ragione di per sé sufficiente a sorreggere l’atto, senza necessità di comparare l’interesse pubblico con quello dell’occupante privo di titolo (in termini, TAR Campania, Napoli, n. 4347 del 28.07.2014; Cons. Stato, IV, n. 510 del 14.02.2008). Cadono quindi anche le censure di sviamento di potere.

Il diritto all’abitazione non viene in rilievo in termini assoluti: deve essere contemperato con valori di pari rango costituzionale (Cons. Stato, Sez. VII, n. 11037/2023) e non comprende la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici (TAR Campania, Sez. V, n. 2022 del 25.03.2022), anche perché ciò sacrificherebbe il concorrente diritto proprietario del soggetto pubblico (Cass. n. 8603/2015).

Infine, quanto all’asserita concessione di altro alloggio ERP in forza di pregresse delibere comunali, il Collegio osserva che l’assegnazione può avvenire solo nel rispetto della par condicio e di procedure di evidenza pubblica, mediante partecipazione al bando regionale e collocazione utile in graduatoria. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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