Revocazione per errore di fatto inammissibile se manca la fase rescissoria (Cons. Stato n. 6119 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è retto dal principio di autosufficienza e deve contenere, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, anche la domanda di decisione sull’originario ricorso, con riproposizione degli argomenti: in difetto è inammissibile, perché non idoneo ad attivare la fase rescissoria. Non integra l’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. la contestazione dell’attività valutativa del giudice, né l’omessa pronuncia su singole argomentazioni di parte: l’errore revocatorio deve cadere su un punto non espressamente controverso e su una situazione processuale non esattamente percepita nella sua oggettività.

Il Fatto

Una società titolare di una cava propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm. e dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., avverso una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il suo appello. Quest’ultimo era diretto contro la sentenza del TAR Toscana che aveva confermato il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale, fondato sul parere negativo del Parco e sui rilievi della Soprintendenza in ordine alla viabilità di accesso alla cava.

La ricorrente sostiene che la sentenza revocanda riposi su un erroneo presupposto di fatto: il giudice di appello avrebbe ritenuto che il progetto contemplasse una nuova strada di accesso, mentre il tracciato proposto ricalcherebbe la viabilità già esistente, con interventi di mera manutenzione. Il Parco eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso. Il Collegio avvisa le parti del possibile profilo di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza e le invita a dedurre.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina preliminarmente l’ammissibilità. Richiama il principio secondo cui il ricorso per revocazione è retto dal requisito di autosufficienza: esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione, idonea a provocare la fase rescindente, ma non la domanda di decisione sull’originario ricorso con riproposizione degli argomenti, risultando così inidoneo ad attivare l’eventuale fase rescissoria. Il giudizio di revocazione si articola in due fasi incidenti su una precedente sentenza e va deciso con atto unitario.

Nel caso di specie l’interessata ha allegato il motivo a sostegno della domanda di revocazione, ma ha solo genericamente richiamato i motivi di appello già rigettati e quelli assorbiti, oltre alla domanda risarcitoria. Il mero richiamo generico non è sufficiente, né il Collegio può rifarsi alla domanda proposta nel processo da cui derivò la sentenza gravata, sussistendo autonomia tra le istanze. Il ricorrente non trarrebbe quindi alcun vantaggio dall’accoglimento, perché il giudice non potrebbe adottare una pronuncia idonea a conseguire il bene della vita perseguito.

Il Collegio rileva poi, in ogni caso, che il dedotto vizio non configura un errore revocatorio. La sentenza revocanda ha esaminato partitamente tutti i sei motivi di appello; il motivo di revocazione non individua un errore percepito su un punto non controverso. La viabilità proposta è stata valutata come nuova rispetto al precedente tracciato, con apprezzamento della documentazione in atti. Si tratta dunque di un punto controverso, espressamente esaminato mediante attività interpretativa, non di una falsa percezione della realtà processuale.

Il Consiglio richiama la giurisprudenza secondo cui non costituisce errore di fatto l’omessa pronuncia su tutte le argomentazioni di parte, né la contestazione sull’attività valutativa del giudice, perché il vizio investirebbe un errore di giudizio e non la percezione del contenuto dell’atto processuale. L’errore, inoltre, deve essere determinante secondo un nesso di causalità logico-giuridica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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