L’inerzia del Ministero nella Carta del docente giustifica l’ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lazio n. 11808 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, sia rimasta ineseguita da parte dell’Amministrazione decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In tale sede, i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili, né l’Amministrazione può sottrarsi all’esecuzione senza fornire elementi in ordine alla corretta ottemperanza. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la sentenza n. 9247/2025, pubblicata il 24.9.2025 e passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025, con la somma di €500,00, oltre accessori e spese di lite.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla statuizione di condanna, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento del Ministero, che si costituiva solo formalmente senza fornire chiarimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, accertata la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Ricordato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13533/2001), secondo cui grava sul debitore l’onere della prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito elementi in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. I presupposti del diritto riconosciuto in sede di cognizione, inoltre, non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza.
Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in via sostitutiva su richiesta della ricorrente.
Considerata la persistente e generalizzata inerzia dell’Amministrazione nella corresponsione del bonus docente, che determina una moltiplicazione di giudizi e l’esposizione a ulteriori spese, il Collegio ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in €800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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