Insufficienze e non ammissione alla classe successiva: il TAR respinge il ricorso (TAR Lombardia n. 1113 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, non operando alcun automatismo né sussistendo un obbligo di ammissione. Il giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. La normativa a tutela degli studenti con DSA non configura un trattamento privilegiato quanto ai criteri di ammissione, ma assicura misure dispensative e compensative volte a eliminare lo svantaggio, restando fermo il raggiungimento degli obiettivi minimi.
Il Fatto
I genitori di un minore, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato il verbale del Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado che ne aveva disposto la non ammissione alla classe seconda per l’anno scolastico 2024/2025, unitamente agli atti connessi e ai voti dei due quadrimestri.
I ricorrenti hanno dedotto che le plurime insufficienze erano riconducibili alla mancata applicazione delle misure previste nel Piano Didattico Personalizzato e che, rispetto alla scuola secondaria di primo grado, l’ammissione avrebbe dovuto costituire la regola, potendosi valutare lo studente su periodi più ampi del singolo anno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 1 del d.lgs. n. 62/2017, che assegna alla valutazione una funzione formativa ed educativa. Da tale premessa discende l’indirizzo per cui il giudizio negativo di non ammissione si giustifica solo ove lo studente non abbia acquisito le necessarie conoscenze e competenze, restando estranea al sistema ogni logica sanzionatoria (Cons. Stato n. 8384/2022).
Quanto all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 62/2017, il TAR osserva che, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di classe può deliberare, motivando, la non ammissione. Non esiste quindi alcun automatismo né alcun obbligo di ammissione, come confermato dalla circolare MIUR n. 1865/2017. La frequenza della classe successiva non è funzionale soltanto al recupero delle carenze, ma soprattutto all’acquisizione di nuove competenze.
Ne deriva che, in caso di livelli non sufficienti, resta ferma la discrezionalità del Consiglio di classe e non sussiste un’aspettativa tutelata all’ammissione. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità e contraddittorietà o al travisamento dei fatti. La motivazione espressa nel verbale, integrata dalla relazione dell’Istituto, dà adeguatamente conto delle ragioni della non ammissione, avuto riguardo alle cinque insufficienze e alla insufficiente maturazione personale.
Il Collegio esclude poi che l’asserita inattuazione del PDP possa scalfire la legittimità del giudizio: anche ove sussistesse, non varrebbe a superare il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi. La legge n. 170/2010 non prevede un trattamento differenziato per i criteri di ammissione, ma l’erogazione di una didattica individualizzata (Cons. Stato n. 9448/2022). Nel caso concreto, la scelta dei genitori di sostituire la certificazione di disabilità con una diagnosi di DSA ha comportato il passaggio dal PEI al PDP, senza riduzione degli obiettivi di apprendimento, e non risulta provata alcuna inadempienza della scuola.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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