Accesso agli atti: la sopravvenienza satisfattiva determina la cessazione della materia del contendere (TAR Sardegna n. 157 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza, nel corso del giudizio, di un provvedimento amministrativo che soddisfi integralmente l’istanza di accesso agli atti, esplica una portata satisfattiva delle ragioni del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. In tal caso, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, fatti salvi gli oneri relativi al contributo unificato, il cui rimborso è posto a carico dell’amministrazione resistente, qualora l’iniziale istanza non risulti manifestamente infondata o pretestuosa.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare e di un’attività economica lungo una strada comunale, aveva segnalato al Corpo Forestale il reiterato abbandono di rifiuti, chiedendo l’accesso agli atti alla documentazione comprovante l’avvenuto coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti. A fronte del silenzio e del successivo diniego parziale, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendo la violazione della legge n. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., nonché il difetto di motivazione.
L’amministrazione regionale, costituitasi in giudizio, rappresentava di aver riformato in autotutela il provvedimento impugnato, emanando una nuova determina con la quale veniva inoltrata tutta la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente rilevato che la sopravvenienza provvedimentale, intervenuta nel corso del giudizio, aveva integralmente soddisfatto le pretese del ricorrente, consentendogli di conseguire il bene della vita cui l’iniziativa giurisdizionale era finalizzata. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, rendendo applicabile il regime di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a., che impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha precisato che la portata satisfattiva del nuovo provvedimento non lasciava residuare alcuna utilità ulteriore per il ricorrente, non essendo più configurabile un interesse concreto e attuale alla definizione del giudizio.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha optato per la compensazione integrale, adottando un criterio equitativo. La scelta è stata motivata dalla circostanza che l’istanza di accesso originaria non individuava un preciso arco temporale di riferimento, circostanza che aveva ragionevolmente indotto l’amministrazione a un primo riscontro parziale. Ciononostante, il Collegio ha posto a carico dell’amministrazione resistente il rimborso del contributo unificato, riconoscendo la fondatezza sostanziale della pretesa azionata.
La pronuncia conferma l’orientamento per cui la sopravvenienza satisfattiva determina la definizione del giudizio senza statuizione sul merito, pur non escludendo un sindacato sulla soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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