Non contestazione del contratto e preclusioni: inammissibile la contestazione tardiva (Cass. civ. Sez. II n. 10359 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo di cognizione, l’onere di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, previsto dall’art. 167, primo comma, cod. proc. civ., comporta che, esaurita la fase di trattazione, non è più consentito al convenuto rendere controverso un fatto in precedenza non contestato. La mancata tempestiva contestazione della titolarità del rapporto contrattuale è retrattabile solo entro i termini delle attività consentite dall’art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all’esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica. Ne consegue l’inammissibilità, nel giudizio di appello, della contestazione sulla titolarità passiva del rapporto che debba aversi per non contestata in primo grado. La doppia conforme non determina l’inammissibilità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando l’appello sia stato introdotto prima dell’entrata in vigore della legge n. 134 del 2012. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e va dedotta ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non già come vizio motivazionale.
Il Fatto
Una società di assicurazioni e il suo socio accomandatario propongono opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società di servizi contabili per il pagamento di fatture relative all’elaborazione di dati. Il giudice di pace rigetta l’opposizione; gli opponenti appellano deducendo la carenza di legittimazione della società opposta, per essere il rapporto intercorso con una professionista persona fisica, e l’inversione dell’onere della prova.
Il Tribunale rigetta l’appello, dichiarando inammissibile il motivo sulla legittimazione perché non oggetto di opposizione e rilevando la sussistenza di un accordo desumibile dal preventivo accettato. Propongono quindi ricorso per cassazione i soccombenti, articolato in tre motivi, tutti incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per doppia conforme. Rileva che la declaratoria ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. è configurabile solo per i giudizi d’appello introdotti con citazione notificata decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 134 del 2012. Nel caso di specie l’appello è stato instaurato nel 2011, anteriormente a detta norma, sicché l’eccezione non può essere accolta.
Nel merito, i primi due motivi sono dichiarati inammissibili. La doglianza sulla titolarità del rapporto contrattuale è stata formulata solo nelle memorie istruttorie di replica e nell’atto di citazione in appello, e non nell’atto di opposizione o nelle prime memorie ex art. 183 c.p.c. La contestazione è dunque tardiva rispetto alla fissazione del thema decidendum.
La Corte richiama il principio secondo cui la valutazione della condotta processuale del convenuto, ai fini della non contestazione dei fatti allegati, va correlata al regime delle preclusioni: la mancata tempestiva contestazione è retrattabile entro i termini dell’art. 183 c.p.c., ma resta preclusa ogni ulteriore modifica all’esito della fase di trattazione (Cass. 31402 del 2019). Richiama inoltre il principio per cui, in grado di appello, non è ammessa la contestazione della titolarità passiva del fatto controverso che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado (Cass. n. 26859 del 2013). Né il giudice di merito ha omesso di valutare le deduzioni difensive, avendo proprio da tale esame rilevato la tardività delle contestazioni.
Il secondo motivo introduce surrettiziamente una alternativa prospettazione di merito, volta a contestare il convincimento del giudice di appello: censura che investe la libera valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. ed è pertanto inammissibile.
Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e deve essere dedotta ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non come violazione dei nn. 3 e 5 (Cass. n. 22759 del 2014; Cass. S.U. n. 17931/2013): nella specie la nullità non è mai stata denunziata. Nel resto il motivo è infondato, perché la censura d’appello contestava solo l’an del credito e non l’effettività delle prestazioni, ritenute provate in entrambi i gradi. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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