Compensazione delle spese solo con gravi ed eccezionali ragioni motivate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28664 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite, fuori dall'ipotesi di reciproca soccombenza, è legittima solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Tale disposizione opera come clausola generale, che il giudice del merito è chiamato a specificare in via interpretativa, con valutazione censurabile in sede di legittimità. Non è sufficiente che il decidente abbia esplicitato le ragioni della compensazione: occorre che tali ragioni non siano illogiche o erronee, altrimenti sussiste il vizio di violazione di legge. È illegittima la compensazione fondata sul carattere discrezionale della statuizione sulle spese, che di fatto scarica sulla parte il comportamento processuale della controricorrente.
Il Fatto
Il contribuente, dopo aver ottenuto in primo grado la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta liquidazione in corso di causa della prestazione previdenziale richiesta, con compensazione delle spese, proponeva appello avverso la statuizione sulle spese. La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione afferente alle spese, ma compensava a sua volta le spese del secondo grado.
Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, censurando la compensazione delle spese del gravame nonostante l'integrale accoglimento della domanda. L'INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda i limiti entro cui il giudice del merito può disporre la compensazione delle spese processuali. L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge n. 263 del 2005 e poi modificata dalla legge n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, consente la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
La Corte ribadisce che si tratta di una norma elastica, una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a contesti storico-sociali o a speciali situazioni non determinabili a priori, da specificare in via interpretativa dal giudice del merito. Tale giudizio è censurabile in sede di legittimità perché fondato su norme giuridiche.
Ne deriva che, anche quando il decidente abbia esplicitato in motivazione le ragioni della compensazione, è necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee; diversamente sussiste il vizio di violazione di legge, come affermato in Cass. n. 23059 del 2018, Cass. n. 14411 del 2016, Cass. n. 4521 del 2017, Cass. n. 2883 del 2014, Cass. n. 12893 del 2011 e Cass. n. 11222 del 2016.
Nel caso di specie, la Corte d'appello ha sì indicato le ragioni della compensazione, ma ha attribuito la responsabilità dell'errata statuizione sulle spese esclusivamente al giudice di primo grado, valorizzando di fatto il comportamento processuale dell'INPS. Tali conclusioni sono palesemente non conformi al principio regolatore della materia ratione temporis applicabile e al principio di lealtà operante ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., con richiamo a Cass. n. 7607 del 2018.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del gravame, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese del secondo grado e quelle del giudizio di legittimità attenendosi ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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