Non luogo a provvedere sul controllo Tusp dopo l’attuazione della partecipazione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 12 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, può essere esercitata solo con riguardo ad atti deliberativi cui non abbia già fatto seguito la relativa attuazione societaria. Ove l’amministrazione abbia proceduto, prima della trasmissione, all’acquisto della partecipazione o alla costituzione della società, il parere richiesto sarebbe inutiliter datum e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere. La verifica prosegue nell’esercizio delle altre funzioni di controllo, con particolare riguardo ai piani di razionalizzazione ex art. 20 Tusp. La circostanza che la società sia costituita per la gestione di fondi europei atteua l’onere motivazionale, ma non esenta l’operazione dagli ulteriori requisiti dell’art. 5 Tusp.
Il Fatto
Un comune ha deciso, con deliberazione del consiglio comunale, di partecipare a una costituenda società consortile a responsabilità limitata configurata come Gruppo di Azione Locale, assumendo una quota di partecipazione di modesta entità. La medesima deliberazione ha preso atto dello statuto, ha dato conto della consultazione pubblica e ha previsto la trasmissione dell’atto alla Corte dei conti “a fini conoscitivi”, oltre che all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La vicenda assume rilievo perché l’ente, prima di inoltrare la deliberazione alla Sezione regionale di controllo, ha già perfezionato l’acquisto della partecipazione: la società risulta costituita e iscritta nel registro delle imprese, con il comune tra i soci. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda, dunque, la possibilità stessa di rilasciare il parere richiesto quando l’operazione societaria è già stata attuata.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione assegnata alla Corte dei conti dall’art. 5 Tusp dopo la riforma del 2022. Le amministrazioni non trasmettono più l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione “a fini conoscitivi”, ma perché la Corte possa pronunciarsi, entro sessanta giorni dal ricevimento, sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Il giudice contabile richiama la propria giurisprudenza nomofilattica, che ha collocato questa funzione nel passaggio dalla fase pubblicistica a quella di diritto privato, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata. Su tale premessa si fonda la regola decisiva: la verifica può essere utilmente esercitata solo su atti deliberativi non ancora seguiti dall’attuazione societaria. Se l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, ha già stipulato il negozio di costituzione o di acquisto della partecipazione, il controllo prosegue nelle altre funzioni attribuite dall’ordinamento.
La Sezione esamina poi la natura dei GAL, qualificati come strutture di partenariato pubblico-privato di previsione europea, nelle quali nessuna autorità pubblica né alcun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49 per cento degli aventi diritto al voto. Essi assumono la configurazione di soggetto collettivo di diritto privato a partecipazione pubblica necessaria e minoritaria e, quando la forma prescelta è quella societaria, sono soggetti al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, Tusp.
La circostanza che l’organismo operi per il perseguimento di politiche comunitarie rileva solo sul piano del requisito finalistico, poiché l’art. 4, comma 6, Tusp fa salva la possibilità di costituire società in attuazione della normativa europea e l’art. 26 Tusp esclude l’applicabilità dell’art. 4 alle società aventi a oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei. Ciò atteua l’onere motivazionale, ma non esonera l’operazione dagli ulteriori requisiti dell’art. 5 Tusp.
Nel caso concreto, dagli atti risulta che il comune è già socio della società, costituita prima dell’inoltro della deliberazione, e che la regione ha approvato le proposte di strategia di sviluppo locale ammesse a finanziamento. Il parere rilascerebbe ora sarebbe inutiliter datum, avendo la deliberazione spiegato i suoi effetti. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere, riservandosi eventuali considerazioni in sede di esercizio delle altre funzioni di controllo, anche con riguardo ai piani di razionalizzazione e ai controlli finanziari sugli enti locali.
Nota della Redazione
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