Ordinanza di demolizione su immobile sequestrato e carenza di interesse attuale (TAR Sardegna n. 10 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo sottoposto a sequestro penale preventivo è provvedimento perfetto e giuridicamente valido, munito di oggetto individuato e possibile, non affetto da nullità per impossibilità dell’oggetto; il vincolo penale incide esclusivamente sul piano funzionale dell’eseguibilità, determinando una temporanea inesecutività dell’ordine. In capo al destinatario grava l’onere di richiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro ai soli fini della demolizione, secondo la procedura dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti. L’impugnazione proposta avverso la sola ingiunzione demolitoria, deducendone la nullità per ineseguibilità, è inammissibile per carenza di interesse attuale, non avendo l’amministrazione adottato alcun atto che formalizzi l’inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in area agricola, ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 della L.R. n. 23/1985. L’immobile era stato attinto da sequestro preventivo convalidato dal GIP, poi autorizzato alla rimozione dei sigilli al solo fine di consentire la demolizione sotto la supervisione della Polizia Municipale.

Il ricorrente ha dedotto sviamento, eccesso di potere e violazione di legge, sostenendo la nullità dell’ordinanza per assenza di un elemento essenziale: il comando sarebbe stato inesigibile per la indisponibilità del bene in forza del vincolo penale. Ha inoltre lamentato che il Comune non avesse indicato giorno e ora per l’avvio delle operazioni. L’amministrazione ha eccepito irricevibilità, inammissibilità per carenza di interesse e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in rito, ravvisando la carenza di interesse prima ancora di verificare la proponibilità dell’azione di accertamento della nullità in luogo dell’annullamento. All’ordinanza di demolizione non ha fatto seguito alcun provvedimento che attesti l’inottemperanza, né è stata irrogata sanzione pecuniaria, né è stata disposta l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.

Il ricorrente non muove doglianze sulla legittimità contenutistica dell’atto, ma deduce l’illegittimità sotto forma di nullità per impossibilità di esecuzione. Il Tribunale ritiene che, in questa prospettiva, l’ordinanza non rechi attualità lesiva: le censure avrebbero ragion d’essere solo a valle di un atto che formalizzi il riscontro dell’inottemperanza. Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2337 del 17 maggio 2017 non è pertinente, poiché quella pronuncia riguardava l’impugnazione della sanzione pecuniaria e del provvedimento di acquisizione gratuita, non della sola ingiunzione.

Nel merito del profilo di nullità, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la sottoposizione a sequestro non esime il destinatario dall’ottemperanza: è suo onere domandare motivatamente il dissequestro ai soli fini della demolizione, ai sensi dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., così evitando l’acquisizione. Il sequestro non è impedimento assoluto. L’ordinanza conserva oggetto materiale e antigiuridicità; la provvisoria mancanza di esecutività per il vincolo esterno non si riverbera sulla validità giuridica del provvedimento.

Nel caso concreto, osserva il Tribunale, l’autorizzazione del GIP alla rimozione dei sigilli ha fatto venir meno ogni ostacolo all’esecuzione. Ne deriva, in via ulteriore, la tardività dell’iniziativa rispetto al termine decadenziale dell’art. 29 cpa e l’infondatezza nel merito: la disciplina non riversa sull’amministrazione l’onere di indicare la tempistica di avvio delle opere, spettando al responsabile dell’abuso ogni incombenza, mentre all’ente resta una mera attività di supervisione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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