Rinuncia al mandato e necessità di certezza della notifica alla parte (TAR Lombardia n. 2232 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della rinuncia al mandato alla parte assistita deve essere effettuata presso un luogo o un indirizzo che offra la certezza della sua effettiva e piena conoscenza. Ove la notifica sia stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata intestato a soggetto diverso dalla parte, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori, può disporre specifici incombenti al fine di acquisire delucidazioni dal difensore rinunciante sulla corretta comunicazione dell’atto, prima di procedere oltre nella trattazione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente, una fondazione, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di non ammissione alla fase 2 del programma «C40 Cities Reinventing Cities – Terza edizione», relativo a una proposta presentata per un sito nel Comune di Abbiategrasso, nonché la determina dirigenziale di presa d’atto delle valutazioni della commissione giudicatrice. Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al mandato, la cui notifica è stata eseguita presso un indirizzo PEC che, secondo il registro INI-PEC, non corrisponde alla società assistita ma a un soggetto diverso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminato l’atto di rinuncia al mandato, ha rilevato che la relativa notifica risulta effettuata presso un indirizzo di posta elettronica certificata – indicato come -OMISSIS- – il quale, secondo il registro INI-PEC, risulta intestato alla società -OMISSIS- e non alla fondazione ricorrente. Tale circostanza ha determinato, ad avviso del Tribunale, l’assenza della certezza della piena conoscenza da parte degli organi della fondazione dell’avvenuta rinuncia al mandato da parte del proprio difensore.
Proprio in ragione di tale incertezza, il TAR ha ritenuto opportuno richiedere delucidazioni all’avvocato rinunciante, esercitando i poteri istruttori di cui all’art. 65 e seguenti cod. proc. amm. L’ordinanza non entra nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti impugnati, limitandosi a disporre l’incombente istruttorio e a rinviare la trattazione della causa a data da destinarsi, da fissarsi ad opera del Presidente della Sezione.
La decisione conferma la centralità della corretta comunicazione processuale nell’ambito della cessazione del rapporto tra difensore e parte, evidenziando come la mera formale notifica dell’atto di rinuncia non sia di per sé sufficiente laddove non risulti idonea a garantire l’effettiva conoscenza da parte dell’assistito. Sul punto, il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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