Giuramento decisorio negativo del curatore e prescrizione presuntiva del credito (Cass. civ. Sez. I n. 12956 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora in sede di opposizione allo stato passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956, comma 1, n. 2, cod. civ. e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto produce gli effetti del mancato giuramento, con decisione sfavorevole alla massa fallimentare. La motivazione del decreto di ammissione ai minimi tariffari che si fondi su affermazioni inconciliabili in punto di attività istruttoria svolta scende sotto il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il giuramento de scientia reso in senso negativo non equivale a rifiuto e non può essere valutato alla stregua del diverso e risalente orientamento.

Il Fatto

Un avvocato chiede l’ammissione al passivo di un fallimento del proprio credito per prestazioni professionali, in parte privilegiate ex art. 2751-bis cod. civ., in parte al chirografo. All’udienza di verifica rinuncia al compenso relativo a un giudizio di primo grado e insiste per i minori importi. Il giudice delegato ammette parzialmente il credito; il professionista propone opposizione allo stato passivo e il curatore impugna a sua volta, eccependo la prescrizione triennale presuntiva con riguardo al compenso per l’attività stragiudiziale.

Ammesso il giuramento decisorio deferito dall’opponente, il curatore dichiara di non essere a conoscenza di alcun pagamento in favore del professionista per quella attività. Il tribunale, richiamando un risalente indirizzo, rigetta l’opposizione quanto alle prestazioni stragiudiziali e conferma il contenimento degli importi ai minimi tariffari, con riduzione del 30% del compenso. Il professionista ricorre in cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi vengono esaminati congiuntamente perché vertono sulle conseguenze della dichiarazione negativa del curatore in sede di giuramento decisorio. La Corte li accoglie richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite n. 25442 del 2023, già seguito da Cass. n. 4225 del 2024 e da Cass. n. 4437 del 2024.

Il principio ribadito è che la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto produce gli effetti del mancato giuramento, con decisione sfavorevole alla massa fallimentare. Il tribunale aveva invece applicato un orientamento più risalente, poi disatteso da Cass. n. 20602 del 2022, cui aveva fatto seguito l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. Il giudice del rinvio dovrà rileggere la vicenda processuale alla luce del principio di diritto richiamato.

È fondato anche il terzo motivo, che denuncia il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in punto di minimi tariffari. Il tribunale dà atto della rinuncia al compenso per il giudizio di primo grado e della richiesta per appello e cassazione, ma motiva il contenimento dei compensi con il mancato espletamento di attività istruttoria. Tale motivazione scende sotto il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., secondo i richiami di Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e delle successive conformi.

Resta assorbito il quarto motivo, vertente sempre sul contenimento ai minimi tariffari, stante l’inidoneità della motivazione spesa sul punto, che omette di considerare che l’iniziativa era stata assunta da altra società. Il quinto motivo è invece inammissibile: la riduzione del 30% ex art. 5, comma 5, d.m. n. 127/2004 appare corretta, poiché il compenso non risulta liquidato unitariamente, mentre generica è l’affermazione di non aver esaminato questioni particolari e il ricorso difetta di autosufficienza sul punto.

La Corte accoglie i primi tre motivi, dichiara assorbito il quarto e inammissibile il quinto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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