Permesso di soggiorno per attesa occupazione, improcedibile il ricorso se non è impugnato l’esito del riesame (TAR Liguria n. 1021 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, all’esito del riesame disposto in sede cautelare, l’Amministrazione adotti un nuovo provvedimento confermativo del diniego e tale atto non venga impugnato: l’eventuale accoglimento del gravame originario non potrebbe infatti arrecare alcun vantaggio al ricorrente. La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto, che ha natura di provvedimento negativo autonomamente lesivo, determina il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Costituisce altresì profilo di inammissibilità del ricorso la mancata impugnazione dell’atto presupposto, quale la revoca del nulla osta all’ingresso, quando essa abbia portata impeditiva del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del DLgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente era entrato in Italia sulla base di una richiesta di ingresso presentata dal datore di lavoro ai sensi della normativa sui flussi di lavoratori extracomunitari, previo rilascio del nulla osta provvisorio. Il nulla osta era stato successivamente revocato dall’Amministrazione per mancata presentazione dell’asseverazione di cui all’art. 44 del DL n. 73/2022, ma tale revoca non era stata notificata al lavoratore, che veniva comunque assunto a partire dall’11.8.2024.
A seguito della cessazione dell’attività del datore di lavoro, comunicata al ricorrente l’11.8.2025, quest’ultimo chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma la Prefettura respingeva l’istanza in ragione dell’avvenuta revoca del nulla osta. Il ricorrente impugnava il solo diniego, deducendone l’illegittimità per mancata notifica della revoca. Con ordinanza cautelare il Tribunale ordinava il riesame della domanda; la Prefettura, all’esito di una nuova istruttoria, confermava il diniego con provvedimento finale non impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio il profilo pregiudiziale dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento negativo finale adottato dalla Prefettura all’esito del procedimento di riesame indotto dall’ordinanza cautelare.
La mancata impugnazione di tale atto confermativo rende il ricorso privo di utilità, poiché l’eventuale accoglimento del gravame originario non potrebbe produrre alcun effetto favorevole per il ricorrente. La ragione è stata ritenuta di carattere decisivo, assorbente rispetto agli altri profili dedotti.
Ad abundantiam, il Tribunale ha comunque condiviso l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione per mancata impugnazione dell’atto presupposto, costituito dalla revoca del nulla osta. Sebbene tale revoca non fosse stata notificata al ricorrente, la sua esistenza, una volta acclarata nel corso del giudizio, imponeva l’onere di impugnazione in ragione della sua portata impeditiva rispetto al rilascio del permesso di soggiorno.
La revoca, disposta anteriormente alla stipula del contratto di lavoro, ha impedito l’instaurazione di un rapporto lavorativo corretto, che costituisce presupposto di operatività dell’art. 22, comma 11, del DLgs. n. 286/1998: la norma consente il rilascio del permesso in caso di cessazione del rapporto per fatto non imputabile al lavoratore solo se il rapporto stesso sia stato correttamente instaurato, situazione che non ricorre quando il nulla osta sia già stato revocato al momento della stipula del contratto.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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