Le note endoprocedimentali di una gara non sono impugnabili anticipatamente e il silenzio non è azionabile dalla seconda classificata (TAR Puglia n. 948 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le note con cui la stazione appaltante, nel corso di una procedura di gara, richiede la dichiarazione di ultrattività dell’offerta e la proroga della garanzia fideiussoria costituiscono atti endoprocedimentali, privi di contenuto decisionale e di valenza provvedimentale. Essi non sono pertanto immediatamente impugnabili, ma possono essere censurati solo unitamente al provvedimento finale di aggiudicazione. La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali riguarda obbligatoriamente il solo aggiudicatario; il concorrente secondo graduato non può, quindi, azionare il rimedio avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per ottenere una pronuncia sull’obbligo della stazione appaltante di disporre l’esclusione di un altro operatore economico.
Il Fatto
L’Agenzia del Demanio aveva indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori per il Parco della Giustizia di Bari. All’esito delle valutazioni, era risultato aggiudicatario il R.T.I. Cobar, mentre il R.T.I. Manelli si era classificato secondo. A seguito di una sentenza di questo Tribunale, che aveva disposto la rideterminazione di alcuni punteggi, e nelle more del giudizio di appello, la stazione appaltante aveva invitato il R.T.I. Manelli a dichiarare l’ultrattività dell’offerta e a prorogare la cauzione. Successivamente, il R.T.I. Manelli comunicava l’intervenuto affitto di ramo d’azienda in favore di un altro operatore economico. L’aggiudicatario impugnava le note con cui l’Agenzia aveva richiesto tali adempimenti e proponeva l’azione avverso il silenzio per ottenere l’esclusione del secondo classificato. Nelle more del giudizio, la Commissione rideterminava i punteggi e l’Agenzia confermava l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Cobar.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’azione di annullamento proposta avverso le due note dell’Agenzia del Demanio del 19 dicembre 2025 e del 26 marzo 2026. Tali atti, pur essendo stati adottati in un contesto procedimentale complesso, sono stati qualificati come meri atti gestori e interlocutori, finalizzati a garantire la prosecuzione della gara e, segnatamente, l’ultrattività dell’offerta e della garanzia provvisoria. Secondo il Collegio, essi sono privi di qualsivoglia contenuto decisionale e valenza provvedimentale. Ne consegue che non è consentito introdurre un’impugnazione anticipata di atti interni al procedimento, i quali possono essere censurati solo con il provvedimento finale di aggiudicazione, qualora disposta in favore della parte contro cui si agisce.
Quanto all’azione avverso il silenzio, il Tribunale l’ha respinta. La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, riguarda obbligatoriamente il solo aggiudicatario. Nella specie, il R.T.I. Manelli non rivestiva tale qualifica, né l’aveva mai rivestita. Fino all’emanazione delle determinazioni finali sulla gara, non è esigibile una tutela anticipata nelle forme del silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., in relazione all’asserito inadempimento di un preteso obbligo di provvedere all’esclusione di un concorrente secondo graduato. Il Tribunale ha inoltre rilevato, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per il cumulo di domande tra loro non connesse, nonché la sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’intervenuta aggiudicazione in favore del R.T.I. ricorrente.
La pronuncia, infine, ha valorizzato la definizione, in forma semplificata, del giudizio proposto dal secondo classificato avverso la nuova aggiudicazione, che ha confermato la legittimità dell’esito della gara. La complessità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.