Distretti del Cibo, punteggi e onere probatorio del requisito documentale (TAR Lazio n. 1644 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti selettivi per l’accesso alle agevolazioni previste per i Distretti del Cibo, l’incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria si determina con riferimento alle imprese che partecipano effettivamente all’accordo di distretto mediante la programmazione di investimenti nella produzione primaria, e non sul solo dato formale dei codici ATECO. Il codice ATECO, infatti, assolve a una funzione di classificazione statistica, fiscale e contributiva, priva di valore costitutivo o ricognitivo dell’attività concretamente svolta. Il punteggio per l’immediata cantierabilità dell’intervento presuppone che tutti i beneficiari interessati abbiano allegato alla domanda la documentazione comprovante il requisito e che l’opera sia realizzabile senza nuovi titoli autorizzativi e senza modifiche rilevanti. Il punteggio per l’adesione ai sistemi di qualificazione del prodotto richiede una fattispecie perfezionata alla data della domanda, non essendo sufficiente la mera presentazione della domanda di adesione.

Il Fatto

Il Ministero dell’Agricoltura pubblicava l’Avviso per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del Cibo. Il soggetto proponente presentava la propria candidatura, ottenendo un punteggio di 60,85, insufficiente per la collocazione in posizione utile in graduatoria.

La ricorrente impugnava la graduatoria e gli atti connessi, deducendo errori nella valutazione di tre criteri e sostenendo che il punteggio corretto sarebbe stato pari a 71,24, idoneo a collocarla in posizione utile. Chiedeva inoltre la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica. Il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio e il riesame del progetto da parte della Commissione, che confermava i punteggi attribuiti. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio richiama il criterio dell’Avviso, che assegna dieci punti per un’incidenza superiore al settanta per cento. La Commissione aveva riconosciuto dieci aziende di produzione primaria su venti. La ricorrente sosteneva che le aziende fossero diciotto, invocando le visure camerali e i codici ATECO.

Il rilievo è infondato. Il Collegio osserva che l’unica funzione dei codici ATECO è di classificazione statistica, fiscale e contributiva, senza valore costitutivo o ricognitivo dell’attività espletata, ricostruibile solo dall’oggetto sociale e da quanto effettivamente svolto. Vengono richiamati Cons. Stato, Sez. V, n. 3035 del 2018, Sez. V n. 6496 del 2021 e Sez. V n. 8101 del 2023, nonché TAR Lazio n. 13914 del 2023. Correttamente, quindi, la Commissione ha considerato le sole aziende che partecipano all’accordo in qualità di produttori primari, con investimenti in Tabella 1A.

Sul secondo motivo, relativo all’immediata cantierabilità, il Collegio richiama l’orientamento della sezione secondo cui il requisito presuppone che l’opera non necessiti di nuovi titoli edilizi o autorizzazioni e non subisca modifiche rilevanti. Per due aziende la documentazione allegata non comprovava il requisito, non essendo ammessa l’integrazione postuma in giudizio. Il motivo è infondato.

Sul terzo motivo, concernente l’adesione ai sistemi di qualificazione del prodotto, il Collegio richiama le FAQ del Ministero. Il punteggio richiede la documentazione comprovante la sussistenza del requisito, da intendersi come fattispecie perfezionata e non in itinere. Il Collegio esclude così che le aziende con sola domanda di adesione abbiano titolo al punteggio. Quanto al calcolo della media, il Collegio osserva che, pur prendendo in considerazione i soli diciannove beneficiari, la correzione sarebbe di scarsa utilità, portando il punteggio a 60,89, comunque insufficiente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *