Rischio professionale specifico e nesso causale per militare esposto a uranio impoverito (TAR Veneto n. 1004 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rischio professionale specifico tipizzato dall’art. 603 c.o.m., come modificato dalla legge n. 9/2011, e definito dall’art. 1078, lett. d), d.P.R. n. 90/2010, solleva il militare (o il suo erede) dall’onere di dimostrare il nesso medico-legale tra la patologia tumorale insorta e il servizio prestato in particolari condizioni ambientali o operative. Grava sull’Amministrazione la prova contraria, che deve sostanziarsi nella dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della malattia. Il giudizio di causalità non richiede il raggiungimento di un consenso scientifico generalizzato sull’eziologia della patologia, poiché la tutela apprestata dalla norma si fonda sulla correlazione temporale tra esposizione al rischio tipizzato e diagnosi. Il parere del Comitato di Verifica che si limiti a negare il nesso senza indicare la causa alternativa è insufficiente a integrare la prova contraria.

Il Fatto

Un militare dell’Esercito italiano ha prestato servizio in teatri operativi esteri — Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Afghanistan — in un arco temporale compreso tra il 1997 e il 2018, con mansioni di fuciliere e radiofonista. Nel 2023, durante un ricovero ospedaliero, gli è stata diagnosticata una patologia oncoematologica. Lo stesso anno ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo.

Con decreto notificato nel luglio 2024, il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza, recependo il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che aveva escluso qualsiasi collegamento tra la patologia e il servizio. Il militare ha impugnato gli atti davanti al TAR Veneto, articolando motivi di difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti, valorizzando l’analisi di laboratorio sul proprio sangue, dalla quale era emersa la presenza di cinque metalli pesanti in quantità anomale. Nel corso del giudizio, il ricorrente è deceduto; il coniuge, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha riassunto il processo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla contrapposizione tra due giudizi antitetici: il parere del Comitato di Verifica, che ha escluso il nesso causale, e la relazione medico-legale di parte, che ha ricondotto la patologia, in termini di causa o concausa, all’esposizione ai metalli pesanti rilevati. A fronte di tale contrasto, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2025, che ha ricostruito il sistema introdotto dalla legge n. 9/2011.

Secondo la Plenaria, il legislatore ha introdotto un rischio professionale specifico, fondato sul criterio della correlazione temporale tra l’impiego in contesti operativi contaminati e la successiva diagnosi di patologia tumorale. La norma — l’art. 603 c.o.m. — non presuppone la certezza scientifica del nesso eziologico, ma attribuisce rilievo all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizionamento all’uranio impoverito.

Da qui la regola sul riparto dell’onere probatorio, in linea con l’art. 2087 cod. civ.: il militare deve dimostrare solo di aver svolto il servizio in condizioni ambientali o operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e che la patologia manifestatasi abbia carattere tumorale. Spetta invece all’Amministrazione la prova contraria, che si sostanzia nella dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.

Applicando tale griglia al caso concreto, il Tribunale rileva che il parere del Comitato di Verifica non contiene alcun elemento diretto a provare una causa alternativa della malattia. Il Collegio accerta, inoltre, che il militare ha prestato servizio in aree già contaminate da residui bellici e particolato metallico, in assenza di adeguate misure di protezione individuale continuativa, e che la patologia è insorta successivamente al periodo di esposizione, con esito letale.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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