Revoca contributo: patto territoriale irrilevante, al G.O. la verifica degli inadempimenti (TAR Puglia n. 315 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla successiva revoca o rideterminazione in diminuzione di un contributo pubblico concesso nell’ambito di un patto territoriale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la contestazione faccia esclusivamente richiamo a pretesi inadempimenti del beneficiario alle condizioni imposte in sede di erogazione, senza coinvolgere l’esercizio di un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sugli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento si radica solo quando l’amministrazione agisca come autorità, mentre la fase successiva alla concessione del contributo è retta da un rapporto paritario, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, beneficiaria di un contributo concesso nell’ambito del Patto territoriale specializzato per la pesca e l’economia ittica della provincia di Foggia, vedeva rideterminato in diminuzione il finanziamento originariamente accordato. Il provvedimento di rideterminazione, adottato in esito a una verifica consuntiva delle spese, escludeva dall’agevolazione alcune voci di costo, tra cui uno studio di fattibilità, l’acquisto di un autocarro ritenuto privo del requisito del “nuovo di fabbrica” e materiale informatico e arredi.
La società impugnava la determinazione e gli atti connessi dinanzi al TAR, deducendo vizi di istruttoria e motivazione nonché la violazione del principio del legittimo affidamento per il notevole lasso temporale trascorso dalla concessione. All’udienza pubblica il Tribunale dava avviso alle parti del possibile rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, che impone di distinguere la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, caratterizzata dall’esercizio di un potere discrezionale, dalla fase successiva alla concessione, in cui il rapporto si atteggia in termini paritari e il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto.
Secondo il Tribunale, la rideterminazione in diminuzione del contributo non costituisce il precipitato del patto territoriale né attiene alla regolazione dello stesso, ma si giustappone dall’esterno, trovando fondamento in ritenuti inadempimenti del beneficiario alle condizioni imposte in sede di erogazione, attinenti alla corretta modalità di utilizzazione dei fondi.
La controversia, valutata alla stregua del petitum sostanziale e della causa petendi, non evidenzia alcun profilo di esercizio di potere autoritativo: i rilievi contestati sostanziano requisiti necessitanti la misura riduttiva, in coerenza con la vincolatività del riscontro dell’inadempimento, senza che residui alcuna ponderazione comparativa di interessi rimessa alla discrezionalità amministrativa.
Ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito di rito.
Nota della Redazione
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