Improcedibilità del ricorso concorsuale per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 219 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. La dichiarazione resa dal difensore, nell’udienza di discussione, di non avere più interesse alla decisione del ricorso comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice, in omaggio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi una declaratoria in conformità.
Il Fatto
Una candidata ha partecipato a un concorso pubblico indetto da un Comune per la copertura di un posto di “Specialista Amministrativo Contabile”, classificandosi al secondo posto. Ritenendo non corretta la valutazione dei titoli dichiarati, ha impugnato la graduatoria finale e gli atti connessi, deducendo la mancata valutazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e di un incarico speciale di coordinamento.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione comunale ha comunicato di aver formalmente stabilito l’assunzione di un’ulteriore unità per il medesimo profilo tramite scorrimento della graduatoria impugnata, con conseguente assunzione della ricorrente. All’udienza in camera di consiglio, la difesa di quest’ultima ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione della difesa di parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso è stata resa nell’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2026, prima che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Tribunale ha quindi richiamato il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione fino al momento della trattenuta in decisione. Tale disponibilità include la facoltà di dichiarare la perdita di ogni interesse alla decisione del ricorso, come avvenuto nel caso di specie.
La Corte ha precisato che, in tale evenienza, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. A sostegno di tale conclusione, ha citato i precedenti secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice decidere la controversia nel merito.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della natura della decisione.
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Nota della Redazione
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