Mancata Carta docente al precario impone obbligo ottemperanza (TAR Lazio n. 10035 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione al giudicato che riconosce il diritto del docente non di ruolo al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’inerzia dell’amministrazione, a fronte del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso, non potendo i presupposti del diritto riconosciuto essere sindacati in sede di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempienza, si provvede alla nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per un importo nominale di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero ad attribuire il suddetto beneficio.
Rimasta inerte l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio, depositando una memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione risulta regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge all’amministrazione resistente; risulta altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia provveduto.
A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il Tribunale richiama il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, rilevando come la pretesa della ricorrente debba trovare accoglimento in mancanza di prova dell’avvenuto adempimento.
Il Collegio precisa che dalla sentenza da eseguire si ricava il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Pertanto, il Ministero deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà all’esecuzione nel termine di ulteriori 60 giorni.
Il Collegio, infine, considerato il notevole numero di ricorsi simili dovuti alla persistente inerzia dell’amministrazione, dispone l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite, liquidate in complessivi 800 euro, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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