Notifica all’Agenzia non fa decorrere termine breve per concessionario (Cass. civ. Sez. III n. 21408 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della sentenza di primo grado eseguita nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 325, primo comma, cod. proc. civ. in capo all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Quest’ultima, per espressa definizione normativa, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica propria e autonoma, distinto dall’ente impositore pur sottoposto al suo indirizzo operativo e al suo controllo. La notifica effettuata a un soggetto estraneo al rapporto processuale non produce quindi alcun effetto decadenziale nei confronti del concessionario della riscossione, con conseguente nullità della sentenza che abbia dichiarato l’appello tardivo sul presupposto di quella notifica.
Il Fatto
Per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, l’agente della riscossione promosse nei confronti del debitore una procedura di espropriazione di crediti presso il terzo pignorato, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973. Il debitore propose opposizione all’esecuzione, deducendo plurime contestazioni.
Il Tribunale adito accolse parzialmente l’opposizione, limitatamente ad alcuni crediti azionati. L’agente della riscossione propose appello, ma la Corte territoriale lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo operante il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di prime cure. Avverso tale pronuncia l’agente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 325, primo comma, cod. proc. civ., all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 193/2016 (convertito dalla legge n. 225/2016) e agli artt. 57, 62 e 64 del d.lgs. n. 300/1999. La ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto operante il termine c.d. breve dal giorno della notifica della sentenza di primo grado effettuata all’Agenzia delle Entrate, cioè a un soggetto diverso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il motivo è manifestamente fondato. La sentenza impugnata aveva considerato tardivo l’appello perché proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della pronuncia di prime cure, ritenuta avvenuta il 29 novembre 2019.
Dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, integralmente fotoriprodotta nel ricorso introduttivo, emerge però che la notifica è stata eseguita nei confronti dell’Agenzia delle Entrate — direzione provinciale di Latina, soggetto estraneo alla controversia e distinto in iure dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Quest’ultima, per la definizione positiva offerta dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 193/2016, è un ente pubblico economico, strumentale e sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delle Entrate, ma dotato di personalità giuridica propria e autonoma.
È dunque chiaro l’errore della Corte territoriale, che ha reputato quella notifica idonea a far decorrere il termine dell’art. 325, primo comma, cod. proc. civ. nei confronti di un soggetto che non ne era destinatario. In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.
Nota della Redazione
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