Notifica appello al difensore domiciliatario e rinnovazione della notifica nulla (Cass. civ. Sez. V n. 19157 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’elezione di domicilio effettuata dalla parte presso lo studio del proprio difensore, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore. Il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il mutamento di indirizzo del proprio studio, poiché l’onere di denuncia della variazione previsto dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda solo il domicilio eletto autonomamente dalla parte. Grava quindi sul notificante l’onere di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione. La notifica dell’atto di appello eseguita presso il vecchio indirizzo del difensore è nulla e non inesistente, con conseguente applicazione dell’art. 291 c.p.c. e obbligo per il giudice di disporne la rinnovazione a tutela del contraddittorio.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato undici avvisi di intimazione di pagamento e le relative cartelle esattoriali, ottenendo accoglimento in primo grado sulla base dell’errata notificazione degli atti. La Commissione tributaria regionale, in contumacia del contribuente, ha ribaltato la decisione ritenendo regolari le notifiche delle cartelle, eseguite presso la residenza italiana risultante dai registri comunali, e comunque sanate per il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il primo censura la notificazione dell’appello tributario, eseguita presso il domicilio del difensore che aveva rinunciato al mandato durante il giudizio di primo grado, anziché presso il nuovo difensore costituitosi con elezione di nuovo domicilio. Il secondo motivo investe la ritenuta sanatoria delle notifiche delle intimazioni di pagamento.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo e assorbe il secondo. Il dato incontroverso è che l’appello era stato notificato al difensore che aveva rinunciato al mandato e all’elezione di domicilio, mentre il nuovo difensore si era costituito in primo grado eleggendo il proprio domicilio in luogo diverso.

Il Collegio richiama l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che disciplina comunicazioni e notificazioni nel domicilio eletto e le variazioni dello stesso, efficaci dal decimo giorno successivo alla notifica alla segreteria e alle parti costituite. Tuttavia, precisa che nella specie non è la parte ad aver variato il domicilio, ma è il nuovo difensore nominato in sostituzione del precedente ad avere un diverso domicilio.

Secondo un orientamento consolidato, se la parte elegge domicilio presso lo studio del difensore, quest’ultimo non ha l’onere di comunicare il nuovo indirizzo: tale onere riguarda solo il domicilio eletto autonomamente dalla parte. Ne consegue che è il notificante a dover svolgere apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione quando quello conosciuto sia mutato. La Corte richiama sul punto i precedenti Cass. n. 11223 del 2002, Cass. n. 14083 del 2017, Cass. n. 2776 del 2009 e Cass. n. 28712 del 2017, escludendo qualsiasi contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La notifica dell’appello avrebbe dunque dovuto essere eseguita presso lo studio del nuovo difensore, anche in assenza di comunicazione della variazione. La Corte qualifica la notifica come nulla e non inesistente, con conseguente applicazione dell’art. 291 c.p.c. e rinnovazione dell’atto. Il Collegio richiama il principio per cui la notifica è inesistente solo quando non vi sia stata alcuna consegna e l’atto venga restituito al mittente, secondo Cass. Sez. U. n. 14916 del 2016. Poiché nel caso di specie la notifica vi è stata, seppure presso il vecchio domicilio, la Commissione regionale avrebbe dovuto disporne la rinnovazione per garantire il contraddittorio.

La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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