Accertamento sintetico e scostamento biennale: irrilevante la decadenza per l’anno diverso (Cass. civ. Sez. V n. 7911 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico mediante redditometro, il requisito dello scostamento per due o più periodi di imposta posto dall’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione ratione temporis applicabile, non impone all’Ufficio di accertare contestualmente entrambe le annualità, né richiede che l’altra annualità sia ancora accertabile. È sufficiente che l’avviso contenga la pur sommaria indicazione delle ragioni per le quali la dichiarazione si ritiene non congrua anche per l’altro periodo, così da consentire al contribuente di difendersi. Ne consegue che la decadenza dal potere impositivo per l’annualità diversa non inficia, di per sé, la legittimità dell’accertamento relativo all’anno accertabile. La disciplina del redditometro introduce inoltre una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità dei beni indici di capacità contributiva, il contribuente deve offrire prova documentale non solo della disponibilità di redditi ulteriori, ma anche di circostanze sintomatiche del loro impiego per coprire le spese contestate.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava con metodo sintetico il reddito dichiarato dal contribuente per l’anno di imposta 2008, avvalendosi delle risultanze del redditometro. Il contribuente impugnava l’atto contestando la violazione delle disposizioni sull’accertamento sintetico e l’assenza del presupposto del biennio, poiché il periodo di imposta 2007 non era più accertabile ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’utilizzo, come anno di riferimento, di un’annualità per la quale il potere di accertamento era ormai consumato rendesse illegittimo l’avviso, incidendo sul diritto di difesa; rilevava altresì che il contribuente aveva fornito elementi di prova della disponibilità di mezzi sufficienti. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte muove dalla art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nella versione anteriore alle modifiche del d.l. n. 78/2010, applicabile ratione temporis, che subordina la determinazione sintetica a tre presupposti: la disponibilità di elementi e circostanze di fatto certi; lo scostamento di almeno un quarto dal reddito dichiarato; la non congruità del dichiarato per due o più periodi di imposta.

Il reiterarsi dello scostamento per più annualità risponde, secondo la Corte, a un principio logico: la disponibilità di un bene non si risolve in evento occasionale e implica una serie di spese che presuppongono redditi capienti, da valutare in un arco pluriennale (Cass. n. 21995/2015). Tuttavia l’art. 38, comma 4 non impone all’Ufficio di accertare contestualmente i due periodi, ma postula che l’atto rechi la pur sommaria indicazione delle ragioni della non congruità anche per gli altri periodi, sì da consentire la difesa (Cass. n. 26541/2008, Cass. n. 10972/2017, Cass. n. 28171/2017, Cass. n. 34749/2023, Cass. n. 35813/2023, Cass. n. 2249/2024, Cass. n. 15019/2024).

Il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione, non deve limitarsi a verificare se l’Ufficio abbia considerato due anni consecutivi, ma se dall’atto emergano le ragioni della ritenuta non congruità per tali annualità. Il fatto storico della decadenza per l’altra annualità non è dunque decisivo: requisito necessario e sufficiente è il riferimento nella motivazione alla non congruità dei redditi dichiarati per altra annualità. Ha errato la CTR nel ritenere che la mancata emissione di un avviso per il 2007 inficiasse il potere di accertare il 2008.

Fondati, nei termini, anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Il redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività fattuale degli indici, il giudice non può privarli del valore presuntivo, ma valuta la prova della provenienza non reddituale delle somme (Cass. n. 31579/2023, Cass. n. 1980/2020). Il contribuente deve provare con idonea documentazione che il maggior reddito è composto, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta (Cass. n. 21142/2016, Cass. n. 18604/2012).

Non basta la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica: occorre la prova documentale su circostanze sintomatiche dell’impiego per coprire le spese, ancorando a fatti oggettivi quantitativi e temporali la disponibilità dei redditi (Cass. n. 19082/2022, Cass. n. 12600/2022). La motivazione della CTR, limitata ad affermare la disponibilità di mezzi sufficienti senza conto concreto degli elementi, è meramente apparente; essa inoltre erra in diritto restringendo l’onere probatorio alla sola disponibilità. Il ricorso è accolto con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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