Enti associativi, attività verso terzi e onere di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 10762 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regime tributario di favore previsto dall’art. 148 Tuir per gli enti associativi non commerciali presuppone che le prestazioni siano rese nei confronti dei soci, o comunque nell’ambito della vita associativa; le attività svolte verso soggetti esterni dietro corrispettivo integrano, di per sé, esercizio di attività commerciale e non consentono l’applicazione dell’agevolazione. Non configura donazione la contribuzione erogata da un ente pubblico o da una fondazione quando essa si ponga in rapporto sinallagmatico con la fornitura di prestazioni a terzi. Il ricorso per cassazione che non riproduca la specifica doglianza già sottoposta ai giudici di merito, e che dia per scontato ciò che avrebbe dovuto allegare e comprovare, è inammissibile per violazione degli oneri di precisione e autosufficienza.

Il Fatto

Un’associazione che persegue finalità turistiche e culturali senza scopo di lucro riceve un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica, disconosce la disciplina di favore dell’art. 148 Tuir e recupera a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, i corrispettivi percepiti per un servizio di informazioni turistiche reso per conto del Comune e per attività di interpretariato svolta in favore di ricoverati stranieri presso un ospedale civile.

La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso dell’ente; l’appello è respinto dalla Commissione tributaria regionale, che valorizza la violazione dei principi di trasparenza e democraticità, lo svolgimento di attività rivolta interamente a soggetti esterni, l’omessa contabilizzazione di entrate da quote sociali e la presuntiva distribuzione di utili. L’associazione propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce il travisamento delle risultanze processuali e la motivazione apparente, sostenendo che i servizi sarebbero stati erogati gratuitamente ai fruitori finali e che essa avrebbe ricevuto soltanto contributi dal Comune e dalla Fondazione per attività di interesse pubblico. La Corte rigetta la censura: la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva e non afferma mai che il compenso provenga dai turisti. Il giudice di merito rileva, piuttosto, che tutte le prestazioni sono state rese in favore di soggetti esterni alla compagine associativa, sicché difetta il presupposto applicativo del regime di favore.

Quanto alla prospettata natura di donazione dei contributi, la Corte osserva che essa è smentita dalla stessa prospettazione della ricorrente, la quale ammette di essere stata remunerata dal Comune e dalla Fondazione: si configura quindi un contratto sinallagmatico avente ad oggetto la fornitura di prestazioni a soggetti estranei all’associazione dietro corrispettivo.

Il secondo motivo denuncia il disconoscimento dei requisiti di ente non commerciale senza adeguata esplicitazione delle ragioni. Anche tale censura è manifestamente infondata: la Commissione regionale indica analiticamente le circostanze poste a fondamento della rettifica, richiamando l’inosservanza dei principi di trasparenza e democraticità ex art. 148, comma 8, Tuir, la violazione del comma 1 per lo svolgimento di attività verso terzi, l’omessa contabilizzazione delle quote sociali e la presuntiva distribuzione degli utili.

I motivi terzo e quarto, trattati congiuntamente, lamentano l’omessa pronuncia sull’eccezione di duplicazione dell’IVA già addebitata in fattura con aliquota ordinaria e, in via subordinata, il difetto di motivazione. La Corte li dichiara inammissibili: essi non riproducono la specifica doglianza somministrata ai giudici di merito e non ne dimostrano l’efficace devoluzione alla Commissione regionale. La questione, inoltre, è data per scontata senza allegare e comprovare il fatto costitutivo, ossia la non contestazione dell’Ufficio in ordine all’assoggettamento ad IVA delle fatture, non individuate né localizzate nei fascicoli di merito. Il richiamo alla “facile verificabilità” della dichiarazione IVA sollecita un’attività valutativa di carattere meritale, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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