Notifica dell’appello alla P.A. contumace: è nulla se non eseguita all’Avvocatura dello Stato (Cass. civ. n. 16027 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all’amministrazione resistente di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado. Per i giudizi successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa dell’amministrazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 11, primo comma, r.d. n. 1611/1933. Ne consegue che la notifica dell’atto di appello deve essere effettuata, a pena di nullità, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente, con la necessità di rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
Il Fatto
Il titolare di una carta di qualificazione del conducente proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui l’Ufficio Motorizzazione civile aveva disposto la revisione della patente per la perdita totale del punteggio, a seguito di due violazioni dell’art. 174, sesto comma, cod. strada commesse nella medesima giornata. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ma il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, annullava il provvedimento.
Avverso la sentenza d’appello, l’Assessorato regionale proponeva ricorso per cassazione, denunciando la nullità del giudizio di gravame per violazione del principio del contraddittorio, essendo stato l’atto di appello notificato esclusivamente all’Amministrazione, rimasta contumace in entrambi i gradi, e non all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto connessi, ritenendoli fondati. Il thema decidendi concerne la validità della notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’Amministrazione rimasta contumace, anziché presso l’Avvocatura dello Stato.
Richiamato il quadro normativo di riferimento, la Suprema Corte ha precisato che la deroga alla disciplina ordinaria della rappresentanza, che consente all’amministrazione di avvalersi di propri funzionari, opera esclusivamente nel giudizio di primo grado. Per i gradi successivi, invece, trova applicazione la regola generale della rappresentanza e difesa dell’amministrazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 11, primo comma, del r.d. n. 1611/1933.
Ne discende che la notifica dell’appello contro la sentenza di prime cure doveva essere effettuata, a pena di nullità, presso l’Avvocatura. La giurisprudenza di legittimità richiamata è costante nel senso che l’omessa notifica all’Avvocatura rende nullo l’atto introduttivo del gravame, con la conseguente necessità di rinnovazione della notifica.
Avendo il Tribunale pronunciato nel merito senza che il contraddittorio si fosse validamente instaurato, la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla e cassata con rinvio. La causa è stata rimessa al Tribunale in diversa composizione monocratica, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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