Notifica ex art. 140 c.p.c.: serve l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 22579 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, nei confronti del destinatario, solo con la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta nella sua sfera di conoscibilità. A tal fine non basta la prova dell’avvenuta spedizione: occorre la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento o dell’avviso di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto del deposito dell’atto presso la casa comunale. L’omissione di uno degli adempimenti dell’art. 140 c.p.c. rende la notifica nulla e non inesistente, con le conseguenze che ne derivano sull’atto consequenziale e sul decorso dei termini di decadenza per la sua impugnazione.

Il Fatto

Una società contribuente riceve un’intimazione di pagamento emessa ai fini Ires e Irap, fondata su una presupposta cartella di pagamento. La società impugna l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglie il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglie l’appello dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione, ritenendo regolare la notifica della cartella.

La società ricorre per cassazione, deducendo la nullità del procedimento notificatorio: la raccomandata principale e la comunicazione di avvenuto deposito sarebbero state inviate a un indirizzo inesistente e mancherebbe la prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa. Da tale nullità discenderebbe la decadenza dall’azione di riscossione, essendo l’intimazione intervenuta oltre i termini.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due eccezioni preliminari. Rigetta quella di inammissibilità per asserita rivalutazione del merito, perché la ricorrente non contesta la ricostruzione dei fatti, ma la violazione delle norme sul perfezionamento della notifica. Disattende anche l’eccezione di difetto di autosufficienza, risultando il ricorso completo nell’esposizione dei fatti e delle questioni.

Nel merito, la Corte ricorda che gli adempimenti dell’art. 140 c.p.c. sono tre: deposito della copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta e invio della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. Richiama l’art. 85 c.p.c. per escludere effetti alla rinuncia al mandato comunicata prima dell’udienza già fissata, in forza della perpetuatio dell’ufficio di difensore.

Dopo la Corte cost. n. 3 del 2010, il perfezionamento va distinto rispetto al notificante e al destinatario: il secondo coincide con l’effetto di conoscibilità dell’atto. La raccomandata informativa non si perfeziona con il semplice invio, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro o con l’effettivo ritiro del plico in giacenza.

La Corte afferma che, per la regolarità della notifica, è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, quale parte integrante della relazione di notifica, in quanto consente di verificare che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 10012 del 2021 e le Sezioni Unite n. 14916 del 2016, che limitano le ipotesi di inesistenza della notifica.

La Commissione tributaria regionale, pur avendo accertato il deposito, l’affissione e l’invio della raccomandata informativa, non ha verificato la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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