Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 11096 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. Il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta, che deve ritenersi validamente proposta anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione circa l’avvenuta anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, essendo quest’ultima implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. La procedura è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione e consente di integrare il dispositivo con la distrazione. Nel procedimento di correzione non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

Il Fatto

Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, formulando anche istanza di distrazione delle spese in favore dei propri difensori antistatari. Con precedente ordinanza n. 31260/2023 la Suprema Corte aveva accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, compensando le spese di merito e condannando gli intimati al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente.

Nel liquidare tali spese, il giudice di legittimità aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione. Il contribuente ha quindi chiesto la correzione dell’errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., domandando l’integrazione del dispositivo.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il rimedio esperibile quando il giudice ometta di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese. Il ricorrente richiamava l’indirizzo consolidato secondo cui la procedura di correzione degli errori materiali è utilizzabile in tale ipotesi, perché consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce al difensore distrattario di ottenere con rapidità un titolo esecutivo.

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 31033 del 27.11.2019. Secondo tale indirizzo, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione il rimedio è la correzione degli errori materiali, e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.

La Corte ha precisato che la richiesta deve ritenersi validamente proposta anche quando manchi l’esplicita dichiarazione in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari: quest’ultima è implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Non è dunque necessaria una formula sacramentale.

Ha inoltre ribadito che la procedura di correzione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, e che essa può essere attivata anche d’ufficio.

Nel merito, l’ordinanza impugnata è stata corretta nel dispositivo, disponendo che le spese liquidate in favore del contribuente siano distratte in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha infine escluso ogni pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, non essendo essa ammessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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