Aiuti de minimis IRAP: rileva il regolamento vigente al sorgere del diritto (Cass. civ. Sez. V n. 12652 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti di Stato c.d. de minimis, la sussistenza delle condizioni per fruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all’epoca della concessione del beneficio, che coincide con il momento in cui l’aiuto è accordato secondo il regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione e dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel giudizio tributario di appello, il divieto di ius novorum di cui all’art. 57, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992 preclude la proposizione di domande nuove e di eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio, restando ammesse le mere difese e le eccezioni improprie.
Il Fatto
Una società contribuente aveva beneficiato dell’esenzione IRAP nel triennio 2004/2006, fruendo di un aiuto de minimis. L’Agenzia delle Entrate, con due avvisi di accertamento, aveva recuperato a tassazione la parte eccedente il massimale di 100.000,00 euro previsto dal Reg. CE n. 69/2001, ritenendo superato il tetto massimo fruibile nel triennio.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame, ritenendo applicabile il successivo Reg. CE n. 1998/2006, che aveva elevato il massimale a 200.000,00 euro, e considerando rilevante il momento di presentazione della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Richiamando un proprio arresto, ha ribadito che, nel rispetto dell’art. 107 T.F.U.E., le condizioni per usufruire degli aiuti de minimis si valutano con riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all’epoca della concessione del beneficio, coincidente con il momento in cui l’aiuto è accordato, indipendentemente dalla data di erogazione.
Il Reg. CE n. 69/2001 fissava il limite in 100.000,00 euro nel triennio; il successivo Reg. CE n. 1998/2006 lo aveva elevato a 200.000,00 euro in tre esercizi finanziari. La Corte ha chiarito che il diritto alla agevolazione sorge quando si realizza il suo presupposto, cioè nel corso dell’esercizio cui la dichiarazione si riferisce, e non nel momento in cui il contribuente esercita il diritto mediante la dichiarazione stessa.
Pertanto, erroneamente la C.t.r. aveva determinato il massimale in 200.000,00 euro considerando rilevante la presentazione della dichiarazione nel 2007, anziché in 100.000,00 euro sulla base del momento in cui si era realizzato il valore della produzione imponibile IRAP, corrispondente all’anno 2006.
Anche il secondo motivo è stato accolto. L’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992 preclude in appello le domande nuove e le eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio. Il divieto dello ius novorum riguarda le sole eccezioni in senso proprio, non le eccezioni improprie, le mere difese o le argomentazioni difensive. Nel caso di specie, la violazione dell’art. 1 D.L. n. 10/2007 era stata dedotta solo in appello, senza che la società l’avesse prospettata in primo grado: la C.t.r. non poteva quindi rilevarla.
L’accoglimento dei primi due motivi ha assorbito il terzo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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