Notifica ex art. 60 Dpr 600/73 solo se provata l’irreperibilità assoluta (Cass. civ. Sez. V n. 5987 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, la procedura semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973 è legittimamente esperibile solo quando sia accertata l’irreperibilità assoluta del destinatario, cioè quando questi, nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale, non abbia più abitazione, ufficio o azienda. A tal fine il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere concrete ricerche nel Comune del domicilio fiscale. L’onere di provare l’irreperibilità assoluta grava sull’Amministrazione finanziaria: in difetto di tale prova, la notifica avvenuta con il rito dell’art. 60 in luogo di quello dell’art. 140 cod. proc. civ. è nulla e travolge la cartella di pagamento fondata sugli atti presupposti non validamente notificati.
Il Fatto
Alla società contribuente veniva notificata una cartella esattoriale recante pretese tributarie per Irpef e Iva relative all’anno 2004, per un valore complessivo dichiarato di oltre 236.000 euro. La cartella si fondava su quattro avvisi di accertamento, che l’Agenzia delle Entrate assumeva essere stati regolarmente notificati.
La contribuente impugnava l’atto di riscossione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando l’invalidità della cartella per mancata notificazione degli atti prodromici. La CTP accoglieva il ricorso e annullava la cartella. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia confermava la decisione, rilevando che la procedura di notificazione seguita dall’Ufficio era stata incompleta. L’Amministrazione finanziaria proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973 e degli artt. 137 e 140 cod. proc. civ. L’Agenzia sostiene che la CTR avrebbe errato nel qualificare la fattispecie come irreperibilità relativa, con applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., invece di riconoscere l’irreperibilità assoluta, che legittima la procedura semplificata. L’Ufficio richiama gli otto tentativi postali, quattro verso la società e quattro verso il legale rappresentante, tutti con esito negativo, e la successiva attività dei messi comunali, anch’essa infruttuosa, con relata che dava atto dell’assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune.
La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato. Prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), il notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale, secondo il principio di Cass. sez. VI-V n. 2877 del 2018. È richiamata anche Cass. sez. I n. 11152 del 1996, secondo cui la notificazione semplificata è ritualmente eseguita solo nella ipotesi in cui, nonostante le ricerche nel Comune di domicilio fiscale, non si rinvengano l’effettiva abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente. Il tipo di ricerche non è indicato da alcuna norma, purché dalla relata se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento, come chiarito da Cass. sez. V n. 19958 del 2018. Infine, Cass. sez. I n. 5100 del 1997 ha precisato che l’affissione all’albo municipale è modalità sostitutiva dell’affissione alla porta solo se non è possibile reperire effettivamente tali luoghi nel Comune del domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo.
La Corte rileva che l’Amministrazione non si confronta con la ratio della decisione della CTR, che ha ritenuto indimostrata l’irreperibilità assoluta. L’Ente impositore si limita a ribadire l’invio di numerose raccomandate e la mancata ricezione, ma non trascrive quale esito del recapito abbia annotato il notificatore su ciascuna raccomandata — temporaneamente assente, irreperibile, sconosciuto, trasferito — contravvenendo all’obbligo di specificità delle censure nel giudizio di legittimità. Non illustra quali ricerche siano state effettuate nei confronti del legale rappresentante, e neppure prospetta che analoghe ricerche siano state svolte con riferimento alla società.
La valutazione della CTR appare pertanto corretta: l’Amministrazione non ha provato la ricorrenza dell’irreperibilità assoluta e non era legittimata ad avvalersi della procedura semplificata. In assenza di valida notificazione degli atti presupposti, risulta invalida anche la cartella di pagamento impugnata. Il ricorso è quindi rigettato. Non si provvede sulle spese di lite, non avendo la società svolto difese, e non si applica il doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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