Onere probatorio del contribuente e rilevanza di struttura e destinazione dei locali per l’esclusione dalla TARI (Cass. civ. Sez. 5 n. 7482 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, grava sul contribuente che invochi l’esclusione o la riduzione della superficie tassabile, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, l’onere di provare che l’area per cui chiede l’agevolazione sia destinata, in via continuativa e prevalente, alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Tale prova deve essere fornita con riferimento alla specifica area oggetto di detassazione e non in relazione alla quantità complessiva di rifiuti prodotti dall’attività. Il giudice di merito può legittimamente valorizzare le caratteristiche strutturali e la destinazione dei locali, quali l’accesso al pubblico di un’area di vendita, quale indice dell’idoneità della superficie a produrre rifiuti non assimilabili. La prova dell’avvio al recupero di rifiuti speciali non è di per sé sufficiente, senza la dimostrazione della riferibilità di tale produzione all’area per cui si invoca l’esclusione.
Il Fatto
La società contribuente, gestrice di un supermercato, presentava al Comune e alla società concessionaria dei servizi locali una dichiarazione di variazione della superficie tassabile ai fini TARI, chiedendo l’esclusione di alcune aree, tra cui quella di vendita, dei magazzini e di alcuni laboratori, in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. La concessionaria respingeva l’istanza, ritenendo i rifiuti prodotti assimilati agli urbani. Il ricorso proposto dalla contribuente veniva accolto in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, su appello della concessionaria, riformava la sentenza, riconoscendo la legittimità della pretesa impositiva, con la sola eccezione di alcune superfici minori, come i vani tecnici.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i sei motivi di ricorso principale, rigettandoli e dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Con riferimento al primo motivo, che censurava il richiamo alla struttura e destinazione dei locali, la Corte ha chiarito che tale criterio non è affatto illegittimo. Infatti, richiamando il proprio costante orientamento, ha ribadito che, anche dopo l’avvento della TARI, la disciplina di riferimento per i rifiuti speciali non assimilati resta quella di cui all’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, che rapporta la tassa alle superfici, con esclusione di quella parte nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti rispettivamente l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge in relazione alla valutazione della destinazione dell’area di vendita, la Suprema Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità e l’infondatezza. In particolare, per il secondo, è emerso che il giudice di merito aveva motivato, seppur sinteticamente, sulle ragioni della mancata prova, rendendo la censura una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Per il terzo, la Corte ha confermato che il riferimento all’afflusso del pubblico in un’area di vendita non è un criterio illogico per dedurre l’idoneità della stessa a produrre rifiuti urbani, in considerazione della presenza di un numero indefinito di persone.
Nel respingere il quarto motivo, la Corte ha affermato il principio per cui il tributo è dovuto indipendentemente dall’utilizzo del servizio pubblico di smaltimento, salvo che il contribuente provi i presupposti per l’esenzione. In assenza di tale prova, non spetta l’esclusione ma, al più, una riduzione proporzionale della tariffa, se prevista dal regolamento comunale. Il quinto motivo, riguardante l’illegittimità del regolamento comunale per mancata previsione di limiti quantitativi all’assimilazione, è stato ritenuto inammissibile, in quanto la decisione impugnata si fondava sull’assenza della prova dei presupposti per l’esclusione, rendendo irrilevante l’eventuale illegittimità regolamentare.
Da ultimo, la Corte ha giudicato infondato il sesto motivo, con cui la contribuente contestava la necessità di provare il superamento della soglia quantitativa per l’assimilazione con riferimento alla specifica area. La Cassazione ha invece condiviso l’approccio del giudice di merito, evidenziando che è sempre necessaria una precisa delimitazione delle aree produttive di rifiuti e che, nel computo per superare la soglia, non possono essere conteggiati i rifiuti speciali non assimilabili, come gli imballaggi terziari, per i quali è vietato il conferimento al servizio comunale.
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Nota della Redazione
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