Notifica degli atti impositivi: vizio irrilevante se l’atto raggiunge lo scopo (Cass. civ. Sez. V n. 6048 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, ma condizione integrativa della sua efficacia. Ne consegue che la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere impositivo, sul quale grava il relativo onere probatorio. Il vizio di nullità o di inesistenza della notificazione è dunque irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, ed è onere del contribuente superare, con prova contraria, la presunzione che il sottoscrittore della relata avesse il potere di apporre la firma. La condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. presuppone l’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che il giudice di merito apprezza con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza della C.T.R. della Sicilia che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso avverso un’intimazione di pagamento per la somma di euro 9.665,67, emessa a seguito di una cartella esattoriale. Il giudice di appello aveva respinto tutte le eccezioni della contribuente, relative alla irregolarità della notificazione, alla decadenza dal potere di accertamento, al difetto di contraddittorio endoprocedimentale, alla omessa sottoscrizione e motivazione della cartella e alla mancata indicazione delle modalità di impugnazione.

La contribuente propone quindi dieci motivi di ricorso per cassazione. In sede di legittimità chiede anche di essere rimessa in termini per rinnovare la notifica all’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege alla società di riscossione ormai estinta.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura di motivazione apparente. Ricorda che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché risulti dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con gli atti. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La sentenza impugnata, osserva il Collegio, non è apparente né omessa: essa risponde ai motivi di appello trattando unitamente quelli afferenti alla stessa doglianza.

Sul versante della notificazione, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: negli atti di imposizione tributaria la notificazione è condizione integrativa di efficacia e non requisito di esistenza. Il rinvio dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 alle norme sulle notificazioni processuali comporta l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 cod. proc. civ. La Corte distingue però le due situazioni: quanto all’intimazione di pagamento, il vizio della notifica è irrilevante perché l’atto è stato tempestivamente impugnato e sono state svolte difese di merito; quanto alla cartella, il vizio rileverebbe sulla tempestività dell’impugnazione.

Quanto all’illeggibilità della sottoscrizione della relata, la Corte chiarisce che la nullità non dipende dall’illeggibilità della firma di chi si qualifica come pubblico ufficiale, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario. Spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore avesse il potere di firmare, dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata. Nel caso concreto la relata reca il timbro del messo notificatore e la contribuente non ha negato di avere ricevuto la notificazione né di non aver potuto impugnare la cartella in termini.

La Corte esamina poi il motivo sulla difformità della copia dall’originale, dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità: la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, indicando il documento e gli aspetti di difformità. Manifestamente infondati sono i motivi sull’asserito difetto di motivazione degli interessi — la motivazione va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella cartella — e sulla mancata indicazione delle modalità di impugnazione, avendo l’intimazione contenuto vincolato. Infine, quanto alla responsabilità processuale aggravata, la condanna presuppone mala fede o colpa grave, apprezzamento di fatto non censurabile in legittimità.

Il ricorso è dunque respinto, senza pronuncia sulle spese. La Corte disattende la richiesta di rinnovazione della notifica, poiché, in caso di ricorso prima facie infondato, disporre un termine per l’integrazione del contraddittorio comporterebbe un inutile aggravio di spese e un allungamento dei termini senza beneficio per le garanzie processuali delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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