Cumulo tra sospensione Covid e feriale nel termine lungo di impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 16715 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile, al periodo semestrale previsto dalla norma devono aggiungersi i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, disposta dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, e dal d.l. n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, deve computarsi in aggiunta l’ulteriore termine di 31 giorni. Le due sospensioni sono cumulabili, non essendo né funzionalmente né cronologicamente sovrapponibili: diversamente si frustrerebbero le peculiari esigenze sanitarie poste a fondamento della sospensione emergenziale, con pregiudizio del diritto di difesa della parte legittimata all’impugnazione.

Il Fatto

Una delegazione di un’associazione impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la pronuncia di primo grado, ritenendolo tardivo. La decisione di primo grado era stata depositata il 27.1.2020 e non era stata notificata.

La ricorrente sostiene che la C.T.R. abbia escluso a torto la cumulabilità tra la sospensione emergenziale dei termini processuali e la sospensione feriale. L’atto di appello, notificato il 28.10.2020, doveva pertanto ritenersi tempestivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita per la sola eventuale partecipazione alla discussione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo emergenziale. L’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 aveva disposto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020; il successivo d.l. n. 23 del 2020 l’aveva prorogata fino all’11 maggio 2020, per una durata complessiva di 64 giorni.

Nel caso concreto il termine applicabile era quello lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito della sentenza di primo grado, non essendo intervenuta notificazione. La decorrenza rimase sospesa per 64 giorni, riprendendo il 12 maggio 2020, e il termine così prolungato intercettò il periodo feriale, con ulteriori 31 giorni da computare in aggiunta.

La sentenza impugnata, affermando la non cumulabilità tra sospensione Covid e sospensione feriale, ha commesso un errore processuale, posto che i due periodi non sono neppure in parte sovrapponibili. Il termine per impugnare sarebbe scaduto il 30.10.2020; l’appello, notificato il 28.10.2020, era dunque tempestivo.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, da ultimo Cass. n. 6541/2025, e le pronunce Cass. n. 30397 del 27/10/2021, Cass. Sez. V n. 2095 del 24/01/2023 e Cass. n. 37532 del 2021, che hanno affermato il cumulo tra le due sospensioni. La Corte intende dare continuità a tale principio.

Il ricorso è quindi accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché esamini il merito del gravame e regoli le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *