Sospensione feriale e termine semestrale per il ricorso per cassazione tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 15788 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, già sospeso per il periodo feriale, non beneficia della sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 quando l’impugnazione non rientri nel periodo ivi indicato. La sospensione dei termini processuali introdotta dalla legislazione emergenziale COVID non opera se, alla data della sua entrata in vigore, il termine per l’impugnazione risulta già interamente decorso. Il ricorso tardivo è inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame dei motivi di doglianza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato induttivamente maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva. L’Ufficio era pervenuto alla rettifica in ragione della mancata esibizione del prospetto analitico delle rimanenze finali, procedendo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermava la sentenza con decisione depositata il 21/02/2019. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, ritenendola fondata. Il termine semestrale per la proposizione dell’impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza avvenuto il 21/02/2019, risultava scaduto il 23/09/2019, tenuto conto della sospensione feriale e della circostanza che il 21/09/2019 cadeva di sabato. Il Collegio ha escluso l’applicabilità della sospensione di nove mesi prevista dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, atteso che il termine non andava a scadenza nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, unico arco temporale cui la richiamata disposizione accorda il beneficio.
Quanto alla sospensione dei termini introdotta dalla legislazione COVID, la Corte ha rilevato che la stessa non può trovare applicazione, giacché alla data del 9 marzo 2020 il termine per l’impugnazione risultava già interamente decorso. Il Collegio ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con assorbimento di ogni questione relativa ai motivi di doglianza, e ha regolato le spese di lite secondo il principio di soccombenza, condannando la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, oltre alla doppia maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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