Poteri del giudice di rinvio e onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 6758 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della natura di “cartiera” dell’emittente la fattura e della consapevolezza del meccanismo fraudatorio da parte del cessionario grava sull’Amministrazione finanziaria, anche mediante presunzioni; solo una volta assolto tale onere sorge a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni o la propria buona fede. In caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato e alle sue premesse logico-giuridiche, senza poter estendere l’indagine a questioni coperte da giudicato implicito interno. Tuttavia, quando la cassazione è motivata dal mancato accertamento, da parte del giudice di merito, dell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Ufficio, il giudice del rinvio è legittimato a valutare ex novo le prove presuntive già acquisite al processo, colmando il deficit di valutazione rilevato dal giudice di legittimità.
Il Fatto
A seguito di un’indagine svolta nei confronti di una società fornitrice, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, per l’anno 2013, un maggior reddito d’impresa in via induttiva e contestava la detrazione IVA su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, irrogando le relative sanzioni. La contribuente impugnava l’avviso e la Commissione tributaria provinciale ne disponeva l’annullamento, ma la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la società non avesse fornito prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 2022, accoglieva il ricorso della società, censurando la sentenza di appello per non aver verificato se l’Amministrazione avesse adeguatamente provato l’inesistenza delle operazioni. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la legittimità dell’avviso, ritenendo assolto l’onere probatorio dall’Ufficio e non provata la buona fede della contribuente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, volto a censurare l’eccesso di potere del giudice del rinvio per aver rivalutato le prove indiziarie, ritenendolo infondato. La Corte ha chiarito che, esaminata l’ordinanza di cassazione n. 27253 del 2022, il rinvio era stato disposto proprio per consentire al giudice di merito di accertare se l’Amministrazione avesse fornito la prova – anche presuntiva – della soggettiva inesistenza delle prestazioni e della conoscibilità del meccanismo fraudatorio. In tale quadro, la CGT, dando attuazione al principio di diritto enunciato, aveva esaminato la documentazione già acquisita e verificato l’assolvimento dell’onere probatorio, senza eccedere i limiti del giudizio di rinvio.
La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui i limiti dei poteri del giudice di rinvio variano a seconda che la cassazione sia intervenuta per violazione di norme di diritto, per vizi di motivazione o per entrambe le ragioni. Nel caso di violazione di norme di diritto, il giudice deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. per l’inversione dell’onere della prova, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la contribuente sollecitava una rivalutazione del merito, insindacabile in sede di legittimità. Il giudice del rinvio aveva correttamente accertato, con apprezzamento di merito, la sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, desumibili dalla natura di “cartiera” della fornitrice e dalla conoscibilità da parte della contribuente del meccanismo fraudatorio.
La Corte ha infine applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento della sanzione a favore della controparte e della ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di definizione del giudizio in conformità alla proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Nota della Redazione
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