Deduzioni IRAP escluse solo per la tariffa remunerativa in concessione traslativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 22544 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, l’esclusione dall’agevolazione del c.d. cuneo fiscale, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), d.lgs. n. 446/1997, richiede il concorso di due presupposti: la natura concessoria traslativa del rapporto e l’applicazione di una tariffa remunerativa. La concessione si distingue dall’appalto perché solo nella prima si verifica la traslazione dell’alea economica in capo all’affidatario, che trae la propria remunerazione dall’utenza. La tariffa, per essere ostativa al beneficio, deve essere capace di generare un profitto, non essendo sufficiente che tenda ad assicurare il mero equilibrio economico-finanziario dell’investimento. La nozione di tariffa rilevante è solo quella sensibile alle variazioni del costo fiscale dell’IRAP, tale da escludere il rischio di sovracompensazione.

Il Fatto

La società, affidataria di servizi di trasporto pubblico locale, chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2013, non avendo fruito delle deduzioni forfetizzate del costo del lavoro previste dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997 per ritenersi impresa operante non in concessione e a tariffa. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, qualificando i contratti di servizio come concessioni traslative e reputando irrilevante la capacità della tariffa di coprire i costi. La società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato preliminarmente i motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente, rigettandoli. Ha rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, essendo escluse dall’area del controllo la contraddittorietà e l’insufficienza dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.. Nel caso di specie, la sentenza impugnata era adeguatamente motivata in ordine alla qualificazione del rapporto come concessione traslativa.

Nel merito, la Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo e la propria consolidata giurisprudenza, rammentando che il beneficio del cuneo fiscale è escluso solo quando ricorrano congiuntamente i presupposti della concessione e della tariffa. La linea di demarcazione tra appalto e concessione risiede nella traslazione del rischio operativo: nella concessione il corrispettivo è il diritto di gestire il servizio con assunzione dell’alea economica, mentre nell’appalto consiste in un contributo erogato dalla stazione appaltante. Ha richiamato, in tal senso, il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10080 del 2020 e il costante orientamento che esclude dall’agevolazione solo la tariffa remunerativa.

Proprio sul concetto di tariffa la Corte ha censurato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente una tariffa volta a garantire il mero equilibrio economico-finanziario dell’investimento anche con integrazioni pubbliche. Tale obiettivo costituisce una condizione minima di parità di bilancio, mentre la remuneratività implica la prospettiva del conseguimento di utili, elemento identitario dell’imputazione del rischio in capo all’imprenditore. La Corte ha inoltre rilevato che la permanenza di poteri di controllo in capo alla P.A., valorizzata dalla C.T.R., è in contrasto con l’idea stessa del trasferimento del rischio d’impresa.

La sentenza impugnata è stata cassata per aver omesso ogni esame sulla remuneratività in concreto della tariffa applicata e sull’effettivo trasferimento del rischio d’impresa, nonché per aver prescinto dall’esame del contratto specifico oggetto di causa. Dichiarati inammissibili i motivi concernenti la violazione delle regole presuntive e l’omesso esame di un fatto decisivo, per la presenza di una doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., la Corte ha accolto il primo, terzo e sesto motivo e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *