Notifica all’avvocato revocato è nulla, non inesistente, e sanabile (Cass. civ. Sez. V n. 1549 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di appello eseguita presso il difensore cui sia stato revocato il mandato e che sia stato sostituito, anziché presso il nuovo difensore, non è inesistente ma nulla, ed è pertanto sanabile ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. per effetto della costituzione in giudizio della controparte. L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che per la totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; ogni altra difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità. La conoscenza legale della sostituzione del difensore, richiesta dall’orientamento che ravvisa l’inesistenza, costituisce presupposto che deve essere verificato in concreto e che, se escluso, esclude l’invalidità radicale.
Il Fatto
Una società contribuente conveniva davanti alla CTP di Roma l’agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate per ottenere l’annullamento di dodici estratti di ruolo, richiamanti numerose cartelle di pagamento. L’agente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività e l’improponibilità della domanda, depositando la documentazione sulle notifiche e rilevando l’avvenuta presentazione di istanza di rateizzazione.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non costituito l’Ufficio e non risultante la notifica delle cartelle. L’agente proponeva appello, eccependone la nullità per errata indicazione delle parti e reiterando le difese di merito. La CTR dichiarava inammissibile l’appello, qualificando come inesistente la notifica eseguita presso il difensore revocato e sostituito nel corso del primo grado. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in due motivi: l’omesso esame del fatto decisivo e la falsa applicazione degli artt. 156, 160 e 170 cod. proc. civ., avendo il giudice d’appello qualificato come inesistenza ciò che era mera nullità, sanata dalla costituzione della contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016. L’inesistenza è ravvisabile solo quando l’attività compiuta sia priva degli elementi strutturali idonei a rendere riconoscibile un atto di notificazione: l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e la fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento.
Al di là di tali ipotesi, ogni difformità dal modello legale integra una nullità, espressione del principio di strumentalità delle forme sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. Lo scopo della notificazione è la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, con la certezza legale della sua entrata nella sfera di conoscibilità: la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo.
In tema di contenzioso tributario, il collegio richiama la Sez. 6-5, ordinanza n. 1798 del 2018, che ha mutato il precedente orientamento, e afferma che la notifica dell’atto di appello effettuata presso il difensore revocato, anziché presso quello nominato in sostituzione, non è inesistente ma nulla, quindi rinnovabile ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Nella specie, la costituzione della contribuente ha determinato la sanatoria con effetto retroattivo.
La Corte esamina poi la tesi della CTR secondo cui l’inesistenza presuppone la conoscenza legale della sostituzione: tale presupposto, in realtà, esula nel caso concreto. L’atto di costituzione dell’agente, per disguido, non era stato inserito nel fascicolo, così che la CTP aveva erroneamente ritenuto la contumacia dell’Ufficio; l’agente non aveva ricevuto la notificazione della variazione di domicilio ex art. 17, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992, né erano state considerate le sue difese.
Il ricorso è quindi accolto integralmente e la sentenza impugnata annullata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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