Ambito del giudizio di rinvio e prescrizione nella garanzia per vizi (Cass. civ. Sez. III n. 1542 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio non può ricavare dal mero obiter dictum della sentenza di annullamento un giudicato sulla prescrizione dei diritti nascenti dai contratti, poiché l’accertamento di tale prescrizione presuppone indagini di fatto non compiute in sede di legittimità. L’impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa venduta, accettato dal compratore, fa sorgere un’autonoma obbligazione di facere, il cui diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre resta soggetto alla prescrizione annuale il diritto alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto. Il giudice di merito che estende il termine decennale anche ai diritti di garanzia viola l’art. 1495 cod. civ. e l’art. 2936 cod. civ., a nulla rilevando che l’inquinamento del terreno sia divenuto illecito solo con la legge del 1997.

Il Fatto

Nel 1985, 1987 e 1989 una società venditrice ha alienato alcuni terreni a una società acquirente, che nel 1998 ne ha contestato l’inquinamento. La compratrice ha agito per il risarcimento del danno pari al costo della bonifica imposta da provvedimenti regionali e, dopo alterne vicende e una sospensione ex art. 295 c.p.c., ha ottenuto in appello la condanna della venditrice.

La Cassazione, con la sentenza di annullamento, ha escluso la concorrenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e ha rinviato al giudice di merito per l’accertamento della prescrizione. Il giudice del rinvio ha ritenuto coperta da giudicato la posizione dei due contratti più risalenti e ha esaminato solo il terzo.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte chiarisce l’ambito del giudizio di rinvio. Nella precedente sentenza si è espressamente affermato che “nessuna decisione di merito” poteva essere assunta, ossia che andava esaminata “l’intera vicenda” per verificare se e in quali limiti l’acquirente potesse ancora chiedere il risarcimento. Rinviare per accertare la prescrizione significa escludere che su di essa si sia formato un giudicato.

Il passo invocato dal giudice di merito, ove si parla di preclusione “inesorabilmente maturata”, è un obiter: contiene un’ipotesi sul perché l’acquirente ha prospettato il concorso di responsabilità, e non un accertamento. La questione prescrizionale, quindi, restava aperta rispetto a tutti e tre i contratti.

Sul secondo motivo, il giudice di rinvio ha ritenuto che l’impegno assunto dal venditore nel 1988 ha comportato un nuovo termine. La Corte applica il principio delle Sezioni Unite n. 19702/2012: l’impegno ad eliminare i vizi genera un’autonoma obbligazione di facere, che si affianca alla garanzia senza alterarne la disciplina. Il diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione decennale, mentre quello alla riduzione del prezzo e alla risoluzione resta soggetto all’art. 1495 cod. civ., di durata annuale. Erronea è dunque l’estensione della regola a diritti diversi.

Il terzo motivo è inammissibile: la decadenza presuppone accertamenti di fatto non compiibili in sede di legittimità ed è assorbita dall’accoglimento dei primi due. Il quarto motivo è infondato, poiché l’inquinamento può costituire vizio della cosa a prescindere dall’entrata in vigore della legge del 1997, e il giudice del rinvio ha fondato l’accertamento su autonome prove documentali.

Infondati sono il quinto e il sesto motivo, perché il titolo della domanda resta il rimborso delle spese per eliminare i vizi, e la transazione con l’ente pubblico non elide il costo sostenuto. L’ottavo motivo, sulla legittimazione della società convenuta, è infondato. Il ricorso incidentale è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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