Notifica al curatore e al fallito: inammissibile il ricorso per omessa riattivazione (Cass. civ. Sez. V n. 6244 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione da effettuarsi entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notificazione produca effetti dalla data iniziale di attivazione. La riattivazione deve avvenire entro un termine ragionevolmente contenuto, individuato nella metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. e dunque, per il ricorso per cassazione, in trenta giorni, salva la prova rigorosa di circostanze eccezionali. Il criterio del tempo ragionevole, già enunciato dalle Sezioni Unite n. 17352 del 2009 e precisato dalle Sezioni Unite n. 14594 del 2016, non integra un overruling idoneo a giustificare la rimessione in termini.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti da quattro contribuenti contro le intimazioni di pagamento notificate dal concessionario della riscossione per Irpef e Ilor relativi agli anni 1993-1997, quali coobbligati di una società in nome collettivo.
La Commissione tributaria regionale, dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle presupposte aventi ad oggetto contributi previdenziali, aveva accolto l’appello dei contribuenti e annullato le intimazioni, rilevando l’omessa notifica della presupposta cartella di pagamento, avvenuta soltanto a mani del curatore fallimentare della società. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistendo alla richiesta di rinnovazione della notificazione avanzata in memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la preliminare questione della capacità difensiva del procuratore della società estinta. In applicazione del principio della perpetuatio dell’ufficio di difensore, di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ., l’estinzione dell’agente della riscossione e il subentro del successore, disposti dalla normativa richiamata, non privano il procuratore già ritualmente costituito dello ius postulandi nel medesimo grado di giudizio, sino alla sua sostituzione, nella specie non avvenuta.
Nel merito il ricorso è dichiarato inammissibile. Il notificante, appreso l’esito negativo della notifica, non ha mai riattivato il procedimento notificatorio, come esplicitamente ammesso in memoria. La richiesta di autorizzazione alla rinnovazione si fonda sull’assunto che l’orientamento della Corte sulla necessità di riprendere il procedimento entro un tempo ragionevole sia successivo all’introduzione del giudizio.
La Corte ricostruisce il percorso giurisprudenziale. Le Sezioni Unite n. 17352 del 2009 hanno riconosciuto al richiedente la facoltà e l’onere di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento, con effetti dalla data iniziale di attivazione, purché la ripresa intervenga entro un termine ragionevolmente contenuto. Le Sezioni Unite n. 14594 del 2016 hanno poi precisato che la riattivazione deve avvenire con immediatezza, senza superare il limite pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Per il ricorso per cassazione il termine è dunque di trenta giorni, con onere probatorio a carico dell’interessato.
La Corte esclude che il criterio del tempo ragionevole, risalente alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2009, possa fondare una rimessione in termini. La più recente giurisprudenza ha soltanto definito i contorni di un criterio già enunciato, senza configurare un overruling repentino e inopinato, tale da richiedere tutela dell’affidamento incolpevole della parte nella regola precedente.
La Corte aggiunge che anche l’esame del merito non condurrebbe a diversi esiti. I motivi si pongono in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui l’accertamento tributario inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente, il quale resta esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo. La perdita della capacità processuale conseguente al fallimento non ha carattere assoluto e può essere eccepita esclusivamente dal curatore nell’interesse della massa. La decisione impugnata risulta dunque conforme ai richiamati principi. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite per il mancato svolgimento di attività difensiva degli intimati.
Nota della Redazione
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