Imposta unica sulle scommesse: solidarietà tra bookmaker estero e gestore della ricevitoria (Cass. civ. Sez. 5 n. 13162 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 504/1998, sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria sia del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica. Il presupposto territoriale dell’imposta sussiste ogni qualvolta la raccolta delle scommesse avvenga nel territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento dell’operatore, non integrando la relativa applicazione una restrizione discriminatoria alla libertà di prestazione di servizi. L’obiettiva incertezza normativa circa la soggettività passiva del bookmaker estero, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, non può essere evocata per annualità d’imposta successive al 2011, essendo stata chiarita dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva un avviso di accertamento nei confronti del titolare di una ricevitoria e della società maltese per conto della quale questi operava, contestando l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse per l’anno 2015. L’attività di raccolta era esercitata senza concessione e senza autorizzazione, con trasferimento all’estero delle somme giocate, tramite un centro di trasmissione dati collegato al bookmaker estero. I giudici di merito, in entrambi i gradi, rigettavano le doglianze dei contribuenti, ritenendo integrato il presupposto territoriale dell’imposta in ragione dell’avvenuta raccolta delle scommesse in Italia, e affermando la responsabilità solidale del bookmaker estero unitamente al centro di trasmissione dati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente la richiesta di trattazione in pubblica udienza, richiamando il potere discrezionale del collegio di escluderne la ricorrenza quando i principi applicabili siano consolidati. Nel merito, i primi quattro motivi di ricorso sono dichiarati inammissibili, in quanto le questioni sollevate non risultavano essere state oggetto della decisione della corte di appello e non era stato allegato al ricorso l’atto di appello, necessario per ricostruire l’oggetto dell’impugnazione.
Quanto ai motivi concernenti la sussistenza dei presupposti applicativi dell’imposta, la Corte opera un’ampia ricognizione del proprio indirizzo, avviato con la sentenza n. 8757 del 2021 e consolidatosi in numerose pronunce successive. Tale orientamento, fondato anche sugli interventi della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e della CGUE nella causa C-788/18, afferma la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del tributo sia in capo al titolare della ricevitoria sia in capo al bookmaker estero privo di concessione, in regime di solidarietà paritetica. Viene altresì ribadita la sussistenza del presupposto territoriale, trattandosi di imposta che si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, senza che ciò configuri una restrizione discriminatoria alla libera prestazione di servizi.
La Corte esclude poi la configurabilità dell’esimente dell’incertezza normativa oggettiva ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997. Pur riconoscendo che la norma presentava una duplice opzione interpretativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero, la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta a chiarirne il contenuto. L’incertezza può quindi essere evocata solo per i periodi d’imposta antecedenti al 2011, non per l’annualità 2015 oggetto di causa.
Infine, viene disattesa la richiesta di rimessione pregiudiziale alla CGUE, non ravvisandosi la necessità di un nuovo rinvio alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ritenuta esaustiva. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e, per la società, anche della somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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