Efficacia retroattiva della sentenza 258/2012 nei rapporti pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 3721 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 opera anche riguardo alle notifiche eseguite prima del suo intervento, purché la validità dell’atto impositivo sia ancora sub judice e il rapporto non possa dirsi esaurito. Il limite dei rapporti esauriti va infatti individuato in concreto dal giudice comune, tenendo conto della disciplina di settore e dei termini di decadenza o prescrizione che precludano ogni ulteriore rimedio. Quando la ritualità della notifica dell’atto presupposto è ancora contestata, la valutazione di conformità dell’atto alla norma va compiuta tenendo conto della sua modificazione conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto fu compiuto. Ne consegue la necessità di tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 cod. proc. civ., compresa l’effettiva ricezione o il decorso del termine legale dalla spedizione della raccomandata informativa, con onere di produzione dell’avviso di ricevimento.
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento notificata il 27.01.2016 e le sottese cartelle esattoriali, relative a tributi degli anni 1985 e 1996. Deduceva la prescrizione della pretesa tributaria, per non essere state interrotte dal precedente atto notificato nel 2006.
La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, riteneva rituali le notificazioni prodromiche del 25.03.2006 e del 2.06.2006, eseguite ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, e quindi idonee a interrompere la prescrizione. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 140 cod. proc. civ. e 6 della legge n. 212 del 2000, e i principi applicabili in materia di irreperibilità relativa. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, dopo la sentenza della Consulta, nei casi in questione va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., con la conseguenza che il perfezionamento della notifica richiede tutti gli adempimenti ivi prescritti, tra cui l’invio e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito.
La Corte affronta poi il tema dell’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale. Il principio generale non è privo di limiti: non retroagisce fino a travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili o i rapporti esauriti, per non compromettere la certezza dei rapporti giuridici. L’individuazione in concreto di tale limite, quando il rapporto è ancora pendente, dipende dalla disciplina di settore e rientra nell’ordinaria attività interpretativa del giudice comune.
Con particolare riguardo alle norme processuali, la Corte ribadisce che, fin quando la validità degli atti da esse disciplinati è ancora sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito. La conformità dell’atto alla disposizione va quindi valutata tenendo conto della sua modificazione conseguente alla pronuncia di incostituzionalità, a prescindere dal momento in cui l’atto fu compiuto.
Nel caso concreto, la contribuente aveva contestato sin dal ricorso introduttivo la validità delle notifiche prodromiche. Tali atti erano ancora oggetto di discussione e la loro eventuale nullità incideva sulla maturazione della prescrizione: la questione non poteva quindi essere ricondotta tra i rapporti esauriti. La sentenza di appello, applicando la norma nella versione anteriore alla declaratoria di illegittimità costituzionale e omettendo di verificare la spedizione e la ricezione della raccomandata informativa, non si era attenuta ai principi affermati dalla Consulta.
Di conseguenza la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, per difetto di autosufficienza, e assorbe il terzo, che resta travolto dall’accoglimento della censura sulla validità delle notifiche. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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